Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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Sezione 5: Trasparenza e diligenza nel caso dei mandati dei clienti
Art. 17 Elaborazione dei mandati dei clienti
La disposizione ha lo scopo di tutelare gli interessi dei clienti nell’elaborazione dei mandati da parte di fornitori di servizi finanziari conferiti da questi ultimi. Per garantire una parità di trattamento dei clienti, i fornitori di servizi finanziari impiegano, fra l’altro, procedure e sistemi che garantiscono lo svolgimento o l’inoltro immediati di mandati di clienti rispetto a mandati di altri clienti o proprie operazioni. Eseguono poi nell’ordine e senza indugio mandati di clienti comparabili, a meno che, in ragione del genere del mandato o delle condizioni di mercato prevalenti, ciò non sia possibile o nell’interesse del cliente. Inoltre, i fornitori di servizi finanziari assicurano che fondi dei clienti e strumenti finanziari di clienti vengano contabilizzati correttamente. Nel riunire mandati di diversi clienti o mandati di clienti con proprie operazioni, i fornitori di servizi finanziari devono tutelare gli interessi dei clienti partecipanti. Per finire, i fornitori di servizi finanziari informano immediatamente i propri clienti riguardo a tutte le difficoltà sostanziali che pregiudicano la corretta elaborazione del mandato.
Art. 18 Migliore esecuzione possibile dei mandati dei clienti
L’esecuzione di mandati di clienti deve avvenire in modo che i clienti godano delle migliori condizioni possibili. In particolare, il fornitore di servizi finanziari conclude i mandati dei clienti, senza indugio e tenendo conto dei limiti, degli oneri e delle restrizioni fissati dal cliente, al miglior corso di mercato possibile in un luogo di esecuzione generalmente riconosciuto, idoneo e che presenta tutte le garanzie per lo svolgimento ordinario della transazione. Nell’esecuzione, il fornitore di servizi finanziari considera il migliore risultato complessivo possibile del rispettivo mandato. Oltre al prezzo per lo strumento finanziario, esso comprende anche i costi direttamente connessi con l’esecuzione del mandato. Le tasse dei luoghi di esecuzione e i costi per lo svolgimento dell’operazione vengono considerati solamente se il fornitore di servizi finanziari ne fa beneficiare i clienti. Se ai clienti vengono devoluti vantaggi di terzi conformemente all’articolo 26 capoverso 3, il fornitore di servizi finanziari deve allora inserire anche questi nel suo calcolo (cfr. art. 26 cpv. 3).
I fornitori di servizi finanziari emanano istruzioni interne sull’esecuzione di mandati di clienti. Nel configurare i contenuti di questi principi di esecuzione, considerano contenuto ed entità delle operazioni in questione e le categorie di clienti interessate. Le istruzioni racchiudono inoltre i criteri essenziali per la scelta dei luoghi di esecuzione. I fornitori devono informare i propri clienti in forma adeguata su queste direttive.
Il Consiglio federale rende concreti in un’ordinanza gli obblighi di cui agli articoli 17 e 18. Gli standard per l’elaborazione di mandati di clienti vengono attualmente definiti in norme d’autoregolamentazione quali le norme di comportamento per commercianti di valori mobiliari dell’Associazione Svizzera dei Banchieri o le norme di comportamento per l’industria svizzera dei fondi» della Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA). Un simile concretamento dei requisiti normativi posti ai fornitori di servizi finanziari nell’elaborazione di mandati di clienti può essere opportuno anche in futuro. Il Consiglio federale può scegliere fino a che punto rinuncia al disciplinamento delle questioni tecniche, affidando così alle associazioni di categoria di fissare standard a tale scopo.