Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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Art. 19 Utilizzazione degli strumenti finanziari dei clienti
I fornitori di servizi finanziari possono dare in prestito come controparte strumenti finanziari dai portafogli dei clienti o fungere da intermediari per simili operazioni quali agenti soltanto se i clienti interessati hanno previamente autorizzato in maniera esplicita una simile utilizzazione. L’autorizzazione non può avvenire nell’ambito delle condizioni generali. I prestiti di titoli portano a un aumento dei rischi per il cliente. Nei confronti del prestatore e di un eventuale garante, in caso di fallimento, al cliente spetta unicamente un credito pecuniario di valore corrispondente, che non è privilegiato e non viene coperto dalla garanzia dei depositi (art. 37h LBCR). Unicamente nel caso di prestiti di titoli coperti c’è una copertura supplementare per l’ammontare delle garanzie ricevute. Inoltre, i diritti patrimoniali e i diritti di partecipazione connessi con i singoli strumenti finanziari come, in particolare, anche i diritti di voto, per la durata del prestito sono trasferiti al prestatore, sempre che non sia stato convenuto altro individualmente. Il rischio per un deprezzamento dei titoli permane tuttavia dal cliente. L’autorizzazione dei clienti è perciò valida solamente se essi sono stati previamente messi al corrente in modo comprensibile sui rischi connessi con le singole operazioni. I fornitori di servizi finanziari devono inoltre convenire con i clienti un diritto a conguagli per i mancati redditi dagli strumenti finanziari dati in prestito e a fissare un indennizzo per tali strumenti (lending fee).
Se i fornitori di servizi finanziari custodiscono strumenti finanziari dei propri clienti in depositi collettivi presso terzi, per un’utilizzazione per proprio conto o per conto di altri clienti è necessaria, in via supplementare, l’autorizzazione esplicita di tutti i clienti del deposito collettivo. Se il cliente non è un cliente professionale, l’autorizzazione va rilasciata per scritto. In conformità con la prassi vigente della FINMA, le operazioni scoperte con strumenti finanziari di clienti privati vengono dichiarate esplicitamente come non ammesse63. La prescrizione riprende sostanzialmente la prassi in materia di vigilanza già oggi vigente per l’utilizzo di strumenti finanziari di clienti (cfr. Circ. FINMA 2010/2).
Sezione 6: Clienti istituzionali
Art. 20
I clienti istituzionali presentano regolarmente conoscenze ed esperienza comparabili a quelle degli stessi fornitori di servizi finanziari. Non necessitano perciò della protezione dei clienti della legislazione in materia di vigilanza dell’articolo 6 segg. nella stessa misura dei clienti privati o dei clienti professionali. Tuttavia, anche i servizi finanziari per i clienti istituzionali vanno eseguiti con la diligenza e la conoscenza specialistica dovute. I clienti istituzionali devono anche essere informati in merito al servizio e ai suoi costi, nonché al fornitore di servizi finanziari e al suo interesse diretto. Le indicazioni riguardanti gli strumenti finanziari e i loro rischi possono venire configurati in conformità con lo stato delle conoscenze dei clienti istituzionali. Inoltre, anche l’obbligo di rendiconto di cui all’articolo 16 deve essere adeguato alle esigenze dei clienti istituzionali. Anche nel caso di clienti istituzionali i fornitori di servizi finanziari devono, infine, rispettare le prescrizioni di cui agli articoli 17–19. Per contro, i rimanenti obblighi di comportamento della legislazione
63 Cfr. circolare FINMA 2010/2 Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli (PcT o «repo»/SLB).