Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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in materia di vigilanza del capitolo 1 non valgono per i servizi finanziari per i clienti istituzionali.
Capitolo 2: Organizzazione
Sezione 1: Misure organizzative
Art. 21 Organizzazione adeguata
I fornitori di servizi finanziari devono configurare la propria organizzazione in modo tale che possano garantire il rispetto delle disposizioni in materia di vigilanza in virtù della LSF. Devono definire processi per la fornitura di servizi finanziari e assicurarne il rispetto attraverso una formazione adeguata dei propri collaboratori e l’implementazione di controlli idonei. In particolare, per i fornitori di servizi finanziari sorvegliati, anche la Corporate Governance, la gestione dei rischi e i sistemi di controllo interni delle imprese vanno impostati sull’osservanza delle norme di comportamento conformi alla LSF. Le prescrizioni sull’organizzazione assicurano che le modalità dell’indennità di collaboratori e incaricati non costituiscano incentivi che possono portare a conflitti con le norme di comportamento di cui alla presente legge.
Art. 22 Collaboratori
I collaboratori di fornitori di servizi finanziari devono disporre delle capacità, delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per potere svolgere attività in relazione con un servizio finanziario. Le conoscenze e le capacità si misurano rispetto alle attività specifiche dei collaboratori. Di conseguenza, per una gestione patrimoniale, i collaboratori necessitano di altre conoscenze rispetto ai collaboratori che si occupano dell’esecuzione di mandati di clienti. I collaboratori devono conoscere esattamente il proprio ruolo. I gestori patrimoniali e i consulenti agli investimenti devono sapere quale funzione assumono nell’ambito della verifica dell’idoneità. Devono inoltre disporre delle conoscenze, delle capacità e dell’esperienza necessarie per inquadrare correttamente i bisogni e le condizioni dei clienti e per coniugare le peculiarità degli strumenti finanziari con queste caratteristiche.
I collaboratori che operano quali consulenti alla clientela devono inoltre essere iscritti nel Registro dei consulenti alla clientela di cui all’articolo 29. Sono considerati collaboratori nel senso della presente disposizione sia dipendenti di fornitori di servizi finanziari sia persone che operano nell’organizzazione del fornitore di servizi finanziari nell’ambito di una messa a disposizione di personale.
Art. 23 Ricorso a terzi
I fornitori di servizi finanziari possono ricorrere a terzi per la fornitura di servizi finanziari. Assicurano che le persone di cui si avvalgono dispongano delle capacità, delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per svolgere la loro attività e siano iscritte nel Registro di cui all’articolo 29 se operano quali consulenti alla clientela. Quale criterio comparativo delle capacità e conoscenze necessarie fungono i medesimi presupposti come se i compiti venissero sbrigati dai collaboratori del fornitore di servizi finanziari. I fornitori di servizi finanziari garantiscono un’istruzione e una sorveglianza diligenti di suddette persone.