Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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Sono inoltre da considerare ricorso a terzi la delega di attività a terzi o la collaborazione con intermediari e distributori nella distribuzione di strumenti finanziari. Nelle situazioni di delega, i fornitori di servizi finanziari sorvegliati devono inoltre rispettare i requisiti posti alla delega conformemente alla LBCR o alla LIFin. È anche considerata ricorso la collaborazione con persone che collaborano esclusivamente con un unico fornitore di servizi finanziari. La configurazione giuridica del ricorso a terzi non è determinante per l’applicabilità della presente disposizione. In particolare, tra il fornitore di servizi finanziari e il terzo non deve sussistere alcun rapporto di mandato nel senso del CO. Gli obblighi del diritto in materia di vigilanza riguardanti la scelta, l’istruzione e la sorveglianza dei terzi ai quali si ricorre lasciano inoltre intatta la questione di una responsabilità di diritto civile del fornitore di servizi finanziari per atti del terzo. È infine irrilevante se questi sia o meno un fornitore di servizi finanziari secondo la LSF.

Art. 24 Catena dei fornitori di servizi

Se un fornitore di servizi finanziari riceve da un altro fornitore di servizi finanziari il mandato di fornire un servizio finanziario per un cliente, può allora, in linea di massima, confidare nel fatto che nel rilevare le indicazioni sul cliente, nell’accertarne i bisogni e nell’informarlo, il fornitore di servizi finanziari mandante abbia ottemperato ai suoi obblighi conformemente al presente atto normativo. Ad esempio, un fornitore di servizi finanziari che è stato incaricato da un ulteriore fornitore di servizi finanziari di eseguire un’operazione per un cliente può, ad esempio, partire dal presupposto che il fornitore di servizi finanziari mandante abbia rispettato i propri obblighi di informazione e le proprie norme di comportamento nei confronti del cliente, e può inoltre fare affidamento sulle indicazioni riguardanti il cliente. Il presupposto in tal senso è che i fornitori di servizi finanziari partecipanti siano tutti soggetti agli obblighi della LSF. Non vengono tuttavia toccati dalla presente disposizione gli obblighi di informazione e le norme di comportamento che il fornitore di servizi finanziari incaricato deve soddisfare basandosi sulla propria relazione con il cliente. Se un fornitore di servizi finanziari ricorre a un altro fornitore di servizi finanziari quale terzo, il fornitore di servizi finanziari mandante deve inoltre rispettare i propri obblighi in conformità con l’articolo 23 a prescindere dalle prescrizioni nella presente disposizione.

Se un fornitore di servizi finanziari dispone di chiari indizi che l’altro fornitore di servizi finanziari non abbia ottemperato ai propri obblighi conformi alla LSF o che le informazioni trasmesse sui clienti non siano esatte, deve considerare queste circostanze basandosi sui propri obblighi di cui all’articolo 7 segg. e può fornire il proprio servizio soltanto quando ha assicurato la completezza e la correttezza delle informazioni e l’adempimento delle norme di comportamento.

Sezione 2: Conflitti d’interesse

Art. 25 Provvedimenti organizzativi

Nel fornire servizi ai clienti, i fornitori di servizi finanziari devono per quanto possibile evitare conflitti d’interesse. Devono perciò fare in modo che i loro propri interessi e gli interessi dei propri collaboratori non si oppongano agli interessi dei clienti. Devono anche garantire che gli interessi dei clienti non entrino in conflitto fra loro. Per evitare conflitti d’interesse, i fornitori di servizi finanziari devono dapprima