Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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intraprendere i passi essenziali per riconoscere conflitti d’interesse potenziali o attuali. In particolare, devono verificare se per il fornitore di servizi finanziari o i suoi collaboratori vi sono incentivi a trascurare o a porre dietro ai propri interessi gli interessi dei clienti. Occorre considerare sia remunerazioni finanziarie di terzi al fornitore di servizi finanziari sia incentivi di quest’ultimo ai collaboratori.

I conflitti d’interesse potenziali o attuali accertati vanno eliminati dai fornitori di servizi finanziari per quanto possibile mediante provvedimenti adeguati. Se i conflitti d’interesse non possono essere esclusi o vi si contrappone a priori un’esclusione della fornitura di servizio, devono essere comunicati ai clienti interessati prima della fornitura del servizio finanziario o prima della conclusione del contratto di fornitura del servizio, in modo che i clienti possano giudicare se vogliono mantenere il servizio. I fornitori di servizi finanziari non possono tuttavia rinunciare alla leggera a un’eliminazione completa del conflitto d’interesse. In particolare, i fornitori di servizi finanziari che agiscono nell’esclusivo interesse dei propri clienti, quali i consulenti agli investimenti o i gestori patrimoniali indipendenti (per quanto riguarda l’indipendenza, cfr. il commento all’art. 9 più sopra) non possono giustificare ai clienti remunerazioni di terzi rendendole pubbliche. I fornitori di servizi finanziari che distribuiscono esclusivamente strumenti finanziari di un determinato autore non tutelano per contro mai esclusivamente gli interessi dei propri clienti. Fintanto che rendono noto adeguatamente ai clienti le proprie relazioni d’interesse con l’autore, non infrangono le disposizioni della LSF. Sono sempre inammissibili le modalità di comportamento che contravvengono all’articolo 6, quali churning («Sfruttamento delle spese»), front running o arresto delle quotazioni. Il Consiglio federale rende concrete a livello di ordinanza, in particolare, quelle modalità di comportamento alle quali non si può procedere neanche in caso di consenso dei clienti interessati.

Art. 26 Accettazione di vantaggi

I fornitori di servizi finanziari possono accettare vantaggi in relazione con la loro fornitura di servizi finanziari ai clienti solamente se ne fanno beneficiare completamente i clienti o se questi ultimi hanno rinunciato a una consegna. Se i vantaggi vengono misurati basandosi sulla composizione del patrimonio del cliente curato dal fornitore di servizi finanziari, anche simili remunerazioni basate sul volume, come ad esempio commissioni di tutela delle consistenze per investimenti collettivi, presentano un legame con il servizio per un cliente.64 Per l’applicabilità della disposizione non è rilevante quale genere di servizio finanziario viene fornito. Vengono fra l’altro contemplati i vantaggi nell’ambito di mandati di gestione patrimoniale, della consulenza agli investimenti o di una pura esecuzione di operazioni con gli strumenti finanziari. Non sono considerate vantaggi nel senso della presente disposizione le prestazioni che consentono la fornitura di servizi finanziari o che sono necessarie a tale scopo, quali tasse di custodia, tasse di negoziazione ed emolumenti sulle piazze borsistiche, tasse amministrative o tasse di legge, e che non si oppongono all’adempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 25.

Una rinuncia alla consegna del vantaggio è possibile soltanto se il cliente conosce l’esistenza, la natura e l’entità del vantaggio prima della conclusione del contratto o prima della fornitura del servizio finanziario65. Anche in caso di rinuncia il fornitore di servizi finanziari deve informare un cliente, su richiesta, riguardo ai vantaggi che

64 Cfr. DTF 138 III 755.

65 Cfr. DTF 137 III 393 consid. 2.4.