Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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nel passato ha in effetti concesso o ricevuto per tale cliente in relazione con servizi finanziari.

Art. 27 Operazioni di collaboratori

Le operazioni di collaboratori dei fornitori di servizi finanziari non possono pregiudicare gli interessi dei clienti. Esse devono perciò essere sorvegliate dal fornitore di servizi finanziari. Il capoverso 1 menziona, con l’abuso di informazioni privilegiate, uno dei casi di applicazione principali di comportamento abusivo, ma oltre a ciò contempla anche altre modalità di comportamento illecite da parte dei collaboratori, come il «front running». Sono considerati collaboratori ai sensi della presente disposizione anche i membri dell’organo della direzione superiore, della vigilanza e del controllo (ossia del consiglio di amministrazione) e della direzione, i soci a responsabilità illimitata e persone con funzioni comparabili. Nel concetto di vigilanza devono essere integrate non soltanto le relazioni di conto/deposito che sono a nome dei collaboratori, bensì anche tutte quelle relazioni i cui aventi economicamente diritto sono i collaboratori o per le quali dispongono di una procura. Le misure di vigilanza devono essere disciplinate in un’istruzione interna e imposte ai collaboratori quale parte integrante del contratto di lavoro o di mandato. La disposizione rispecchia sostanzialmente la prassi vigente in materia di sorveglianza nel settore della lotta contro gli abusi di mercato. Così, i fornitori di servizi finanziari sottostanti a una vigilanza prudenziale, già attualmente in base alle disposizioni di garanzia delle leggi sul mercato finanziario applicabili sono soggetti a un obbligo di sorveglianza comparabile.

Capitolo 3: Consulenti alla clientela

Art. 28 Obbligo della formazione e della formazione continua

La disposizione prevede che i consulenti alla clientela dispongano di conoscenze sufficienti sulle norme di comportamento della LSF e delle conoscenze specialistiche necessarie per la loro attività. L’obiettivo di questa normativa è di assicurare standard minimi per le conoscenze dei consulenti alla clientela.

Le norme di comportamento sono, da un lato, le prescrizioni di cui all’articolo 6 segg. LSF. I consulenti alla clientela devono, in particolare, sapere quali obblighi di informazione hanno nei confronti dei propri clienti (art. 7 segg.), se va eseguita una verifica dell’adeguatezza o dell’idoneità (art. 10 segg.) e come documentano i propri servizi e devono fornire un rendiconto in merito (art. 15 segg.). Dall’altro, devono conoscere anche eventuali norme di comportamento settoriali del diritto svizzero in materia di mercati finanziari.

Le conoscenze specialistiche si riferiscono all’ambito di attività specifico del consulente alla clientela in questione. Così, ad esempio, un consulente alla clientela che raccomanda ai propri clienti l’acquisto di quote in investimenti collettivi di capitale, deve disporre delle necessarie conoscenze specialistiche su queste forme di investimento. D’altro canto, un consulente alla clientela che consiglia i propri clienti esclusivamente riguardo a strumenti finanziari semplici, come le azioni, non deve disporre di conoscenze approfondite per strumenti finanziari più complessi, quali i prodotti strutturati.