Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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Affinché i consulenti alla clientela possano ricevere e approfondire il proprio sapere e rimangano informati quanto ai mutamenti sui mercati finanziari o nel contesto normativo, aggiornano le proprie conoscenze mediante un perfezionamento periodico.
Art. 29 Obbligo di registrazione
I consulenti alla clientela devono potere svolgere la propria attività se sono iscritti nel Registro dei consulenti alla clientela. Questo obbligo di iscrizione nel Registro va applicato a tutti i consulenti alla clientela che operano in Svizzera, indipendentemente da dove si trova il loro domicilio o la loro sede commerciale.
Art. 30 Presupposti per la registrazione
Cpv. 1
I consulenti alla clientela vengono iscritti nel Registro dei consulenti alla clientela soltanto se soddisfano i relativi presupposti per l’iscrizione. Oltre alla prova di aver fornito garanzie finanziarie sufficienti, mediante la conclusione di un’assicurazione di responsabilità civile professionale o con altre garanzie finanziarie equivalenti (lett. a), devono anche essere affiliati a un organo di mediazione di cui all’articolo 75 (lett. b). Dato che l’affiliazione a un organo di mediazione è considerato un presupposto per l’iscrizione nel registro, in pratica l’obbligo di affiliazione che viene introdotto con l’articolo 78 può essere attuato effettivamente anche nei confronti dei consulenti alla clientela che non operano per un fornitore di servizi finanziari sottoposto a sorveglianza.
Cpv. 2
I consulenti alla clientela possono essere iscritti nel Registro dei consulenti alla clientela soltanto se contro di loro non è iscritta nel casellario giudiziale alcuna condanna penale per reati contro il patrimonio (art. 137–172ter CP66) o in virtù delle disposizioni penali della LSF. Ciò può essere verificato sulla scorta di un estratto attuale dal casellario giudiziale che il consulente alla clientela deve presentare. Devono essere registrate quali consulenti alla clientela anche le persone che operano per istituti finanziari solamente se per l’attività da iscrivere non sussistono divieti di esercitare l’attività o di esercizio della professione inerenti alla legislazione in materia di vigilanza. Prima dell’iscrizione nel Registro, l’organo di registrazione si informa presso l’autorità di vigilanza se contro la persona c’è un simile divieto di esercitare l’attività.
Cpv. 3
Come menzionato, un gran numero di consulenti alla clientela potrebbe operare in qualità di collaboratore presso un fornitore di servizi finanziari. In tal caso, i requisiti per la registrazione di cui alle lettere a (garanzie finanziarie) e b (obbligo di affiliazione a un organo di mediazione) del capoverso 1 possono venire soddisfatti anche da parte loro. Spetta tuttavia al consulente alla clientela, fornire la prova che i relativi presupposti vengono soddisfatti dal fornitore di servizi finanziari.
66 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0)