Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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Art. 31 Servizio di registrazione
Cpv. 1
La tenuta del Registro dei consulenti alla clientela deve incombere a un servizio di registrazione al quale la FINMA delega l’adempimento di questo compito di diritto pubblico. Si può presupporre che per questo compito esistano o si costituiranno candidati sul mercato.
Cpv. 2 e 3
La disposizione menziona requisiti minimi che un servizio di registrazione deve soddisfare per la propria abilitazione da parte della FINMA e durante la propria attività. Il servizio di registrazione deve esercitare la propria funzione in modo indipendente e porsi in maniera tale sotto il profilo organizzativo e del personale da potere assolvere in ogni momento in modo ineccepibile il proprio compito.
Cpv. 4
La disposizione crea la base giuridica affinché il servizio di registrazione possa riscuotere emolumenti per la propria attività. Il Consiglio federale dovrà disciplinare il calcolo degli emolumenti in applicazione dei principi validi generalmente per la riscossione di emolumenti.
Cpv. 5
La disposizione disciplina la procedura nel caso in cui il servizio di registrazione non soddisfi più i requisiti, ad esempio perché non offre più la garanzia di una gestione ineccepibile o se il corretto adempimento dei propri compiti non è più garantito o è minacciato per altri motivi. I provvedimenti da disporre dalla FINMA devono essere adeguati al caso concreto e quindi non vanno elencati singolarmente nella legge. Quale ultima ratio, la FINMA può revocare l’abilitazione e trasferirla a un altro servizio di registrazione.
Cpv. 6
Se il mercato non costituisce alcun servizio di registrazione che può essere abilitato dalla FINMA, il Consiglio federale designa allora un servizio responsabile per tale compito.
Art. 32 Tenuta del Registro
Cpv. 1–4
Il Registro dei consulenti alla clientela è tenuto dal servizio di registrazione. Il venire meno di condizioni alla base della registrazione va comunicato senza indugio dai consulenti alla clientela iscritti nel registro e dai loro datori di lavoro al servizio di registrazione. Successivamente l’autorità di vigilanza deve comunicare al servizio di registrazione se ha emanato contro un consulente alla clientela iscritto un divieto di esercitare l’attività o un divieto di esercizio della professione riguardante attività iscritte, o se ha notizia di una condanna penale di cui all’articolo 30. Se viene meno un presupposto per la registrazione per consulenti alla clientela, essi sono cancellati dal Registro dal servizio di registrazione.