Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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Cpv. 5

Il Registro dei consulenti alla clientela è accessibile pubblicamente e le persone interessate possono informarsi in ogni momento se una determinata persona è iscritta nel Registro quale consulente alla clientela. Per ragioni di protezione della personalità, non vengono pubblicate liste dei consulenti alla clientela registrati. Le relative informazioni devono essere raccolte in base a richieste individuali concrete tramite il sito Internet del servizio di registrazione. In questo modo si può assicurare che i clienti possono informarsi se il loro consulente alla clientela è contemplato nel Registro, senza che nel contempo vengano allestite liste accessibili pubblicamente di nomi dei consulenti alla clientela operanti in Svizzera.

Art. 33 Procedura

La procedura è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa67 (PA) e dalle rimanenti disposizioni sull’amministrazione della giustizia federale. Le risoluzioni del servizio di registrazione sono decisioni. Se un servizio approva una richiesta senza riserve, non ha bisogno di motivarlo (cfr. l’art. 35 cpv. 3 PA). Se la respinge senza un invito al miglioramento, deve sentire il richiedente prima di decidere la reiezione della richiesta (cfr. l’art. 30 cpv. 1 PA). Se invita a migliorare la richiesta, è sufficiente se notifica questo invito solamente sotto forma di decisione, qualora il richiedente lo esiga. Per la propria attività, il servizio di registrazione riscuote emolumenti a copertura dei costi. Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti. Il disciplinamento è retto dall’articolo 46a capoversi 2–4 della legge del 21 marzo 199768 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA).

Capitolo 4: Servizi finanziari transfrontalieri in Svizzera

Art. 34 Obbligo di registrazione per fornitori esteri di servizi finanziari

Se i fornitori esteri di servizi finanziari vogliono esercitare un’attività che per i fornitori di servizi finanziari con sede in Svizzera è soggetta all’obbligo di autorizzazione devono previamente farsi iscrivere nel Registro per fornitori esteri di servizi finanziari di cui all’articolo 36. Inoltre, i consulenti alla clientela rilevanti dei fornitori esteri di servizi finanziari devono farsi iscrivere nel Registro dei consulenti alla clientela di cui all’articolo 29. Non sussiste alcun obbligo di registrazione per i fornitori esteri di servizi finanziari che forniscono servizi per i clienti in Svizzera su iniziativa esclusiva del cliente.

La registrazione non è connessa a una vigilanza costante da parte di un’autorità di vigilanza svizzera. Vista l’assenza di vigilanza in Svizzera, non è possibile applicare il diritto in materia di vigilanza con la stessa efficacia conseguibile nei confronti di un fornitore svizzero di servizi finanziari. In caso di rilevanti violazioni contro le norme di comportamento, la FINMA può tuttavia pur sempre procedere alla cancellazione dal Registro in virtù dell’articolo 37 LFINMA. La registrazione consente comunque di controllare quali fornitori esteri di servizi opereranno sul mercato finanziario svizzero. Inoltre, in caso di grave violazione contro le norme di compor-

67 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021)

68 Legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010)