Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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tamento o del venire meno dei presupposti per la registrazione, i fornitori di servizi finanziari non possono più fornire i propri servizi finanziari a clienti in Svizzera.
Sono fatte salve prescrizioni più ampie in virtù delle leggi sui mercati finanziari. In particolare, le imprese di assicurazione estere devono rispettare i requisiti di autorizzazione della legislazione in materia di assicurazione e gli istituti finanziari devono osservare i requisiti per succursali e rappresentanze. I fornitori esteri di servizi finanziari che per la loro attività in Svizzera necessitano di un’autorizzazione, non sottostanno all’obbligo di autorizzazione in conformità con la presente disposizione.
Nel rapporto del DFF del 18 febbraio 2013 è stato posto in discussione in alternativa l’obbligo generale dei fornitori esteri di servizi finanziari per costituire una presenza fisica in Svizzera (succursali). Nell’elaborazione del presente progetto per la consultazione, la proposta non è stata tuttavia portata avanti. Dal punto di vista della Svizzera, un siffatto obbligo di stabilirvisi appare inutilmente restrittivo. Anche i risultati dei pareri relativi al rapporto lo hanno evidenziato.
Art. 35 Presupposti per la registrazione
Per farsi iscrivere in Svizzera nel Registro dei fornitori esteri di servizi finanziari, il fornitore estero di servizi finanziari deve adempiere i seguenti presupposti:
nello Stato in cui ha la propria sede o nello Stato in cui si trova la propria amministrazione centrale dispone di un’autorizzazione per l’attività che in Svizzera sottostà all’obbligo di autorizzazione e sottostà a una vigilanza equivalente (lett. a). Deve inoltre disporre di un’assicurazione di responsabilità civile professionale o di garanzie finanziarie equivalenti (lett. b) e impegnarsi per scritto nei confronti della FINMA a fornire un’informazione completa sulle operazioni effettuate in Svizzera e relazioni commerciali intrattenute in Svizzera (lett. c). Per finire, tra la FINMA e le autorità di vigilanza estere rilevanti deve esistere un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (lett. d).
Art. 36 Registro per fornitori esteri di servizi finanziari
Cpv. 1
La FINMA tiene il Registro dei fornitori esteri di servizi finanziari. Rimane possibile una delega di questa competenza a un terzo. Diversamente dal Registro per i consulenti alla clientela di cui all’articolo 30 segg., in questo caso la tenuta del Registro da parte di un servizio privato non è opportuna soprattutto perché un servizio istituito dal settore finanziario svizzero si troverebbe in un rapporto di concorrenza diretta con i fornitori esteri di servizi finanziari e ne risulterebbero perciò conflitti d’interesse. La FINMA può tuttavia avvalersi di terzi per gli aspetti amministrativi della tenuta del Registro.
Cpv. 2 e 3
Se viene meno un presupposto per la registrazione o se il fornitore di servizi finanziari commette una grave violazione delle norme di comportamento di cui alla LSF e se la FINMA ha notizia di questa circostanza, cancella il fornitore estero di servizi finanziari dal Registro. Nel caso di una violazione delle norme di comportamento, non possono essere adottati ulteriori provvedimenti della legislazione in materia di vigilanza da parte dei fornitori esteri di servizi finanziari.