Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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Cpv. 4
Anche questo Registro è pubblico e le consultazioni possono essere fatte nel caso specifico.
Titolo terzo: Offerta di strumenti finanziari
Capitolo 1: Prospetto per valori mobiliari
Sezione 1: In generale
Le disposizioni del presente titolo sostituiscono le disposizioni esistenti del CO riguardanti il prospetto d’emissione delle azioni (art. 652a e 752 CO) e il prospetto d’emissione delle obbligazioni di prestiti (art. 1156 CO). La novità nell’ordinamento giuridico svizzero è perciò che, con riserva delle eccezioni disciplinate esplicitamente, per legge in sostanza va allestito un prospetto per tutti i titoli di partecipazione e i titoli di credito, quindi nello specifico anche per derivati e prodotti strutturati. Gli obblighi di pubblicazione dei prospetti del presente capitolo si rifanno ampiamente alla direttiva dell’UE relativa al prospetto, senza però riprenderla acriticamente e immutata.
Art. 37 Principio
Questa norma determina i destinatari dell’obbligo di pubblicazione del prospetto e il campo di applicazione per materia e territorio.
Cpv. 1
All’obbligo di pubblicazione del prospetto è soggetto l’offerente di valori mobiliari ai sensi dell’articolo 3 lettera c o colui che ne richiede l’ammissione al commercio su una piazza borsistica. L’obbligo di pubblicazione del prospetto deriva sia da un’offerta pubblica secondo l’articolo 3 lettera h, dunque da qualsiasi comunicazione al pubblico che per l’acquisto o la sottoscrizione di un valore mobiliare contiene sufficienti informazioni riguardanti le condizioni dell’offerta e gli stessi valori mobiliari, sia dalla richiesta di ammissione al commercio di valori mobiliari su una piazza borsistica. L’obbligo di pubblicazione del prospetto si applica perciò ora anche al mercato primario, quindi alla prima emissione di valori mobiliari, sempre che l’offerta non si rivolga a una ristretta cerchia di persone. Nella prima emissione spesso non agisce quale offerente l’emittente stesso, bensì un fornitore di servizi finanziari, come ad esempio una banca o un consorzio di banche, a cui l’emittente affida a titolo fiduciario la sottoscrizione e il collocamento dei valori mobiliari.
Cpv. 2
Sostanzialmente, la rivendita di valori mobiliari una volta acquisiti causa un nuovo obbligo di pubblicazione del prospetto, purché la rivendita avvenga in un’offerta pubblica. Le deroghe a questa norma sono disciplinate nell’articolo 38 capoverso 3.
Art. 38 Deroghe in base al tipo di offerta
Cpv. 1
La disposizione elenca in modo esaustivo varie forme di un’offerta pubblica per le quali, dal punto di vista della protezione del cliente e per ragioni di proporzionalità,