Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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non si giustifica l’obbligo di pubblicazione del prospetto. Pertanto, gli investitori per le offerte di cui alle lettere a, c e d sono quelli che, per le loro possibilità economiche, evidentemente non necessitano di una protezione particolare. Per le offerte che secondo la lettera b si rivolgono a una ristretta cerchia di investitori vi è, di regola, una stretta relazione tra investitori e offerenti che dovrebbe escludere ampiamente gli abusi. Infine, già solamente per la loro entità le offerte con un valore complessivo di 100 000 franchi non sono in grado di causare danni decisivi presso gli investitori.

Cpv. 2

La disposizione precisa che le deroghe del capoverso 1 si riferiscono alla forma dell’offerta e non ai valori mobiliari. Anche se alla sua prima emissione un determinato valore mobiliare rientrerebbe in una deroga del capoverso 1, questo non significa che ciò valga anche per successive offerte pubbliche dei medesimi valori mobiliari. Piuttosto, occorrerà riverificare di volta in volta se sono dati i presupposti per una deroga.

Cpv. 3

La deroga in virtù di questa disposizione si giustifica per il fatto che la protezione degli investitori è garantita, se una successiva offerta o un successivo collocamento avviene da parte di un fornitore di servizi finanziari sottoposto a sorveglianza ed esiste un prospetto valido, alla cui utilizzazione hanno acconsentito le persone autorizzate.

Art. 39 Deroghe in base al genere di valori mobiliari

Le deroghe qui elencate sono giustificate dalla considerazione che la protezione degli investitori mediante un prospetto non è necessaria nei casi in cui gli investitori sono informati in altra forma comparabile sui valori mobiliari. In questo senso, non occorre alcun prospetto per titoli di partecipazione offerti nell’ambito di uno scambio di titoli (lett. a) già emessi e quindi documentati con un prospetto. Non è neppure necessario alcun prospetto per valori mobiliari emessi nell’ambito di fusioni, scissioni, trasferimenti di patrimonio (lett. c), versamenti di dividendi (lett. d) oppure offerte o assegnazioni, ad esempio nell’ambito di programmi per collaboratori (lett. e), purché vi siano informazioni equivalenti per gli investitori. Simili informazioni saranno spesso disponibili sotto forma di una documentazione della transazione commerciale alla base dell’offerta. Quanto alle quote al capitale di banche centrali (lett. f), già per la natura stessa dell’emittente è garantita la protezione dei clienti, il che porta a un’esenzione dall’obbligo di pubblicazione del prospetto. Anche nell’emissione di valori mobiliari di istituti con scopo ideale non deve sussistere alcun obbligo di pubblicazione del prospetto, purché l’emissione non serva a fini commerciali e quindi può essere ampiamente esclusa una minaccia fondamentale per gli interessi degli investitori (lett. g). Le obbligazioni di cassa (lett. h) non devono causare alcun obbligo di pubblicazione del prospetto, poiché rappresentano un mero prodotto di risparmio, mentre gli strumenti del mercato monetario (lett. i) con una durata massima di 12 mesi, a causa del loro rischio di controparte minimo non vanno documentati con un prospetto. Infine, gli obblighi di pubblicazione dei prospetti non si applicano neanche ai derivati quali, specialmente, quelli negoziati attraverso l’EUREX, che di per sé rientrano nel concetto di valori mobiliari dell’articolo 3 lettera c, ma che per loro natura non vengono distribuiti mediante emissione, bensì si