Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 68Fedlex · Rapporto esplicativo
Issuers»75 della IOSCO (International Organization of Securities Commissions) del settembre 1998, riconosciuti dal FSB (Financial Stability Board).
Art. 56 Validità
Come nell’UE76, dopo la loro approvazione i prospetti sono validi durante un anno per offerte pubbliche o ammissioni al commercio su una piazza borsistica.
Art. 57 Aggiunte
Cpv. 1 e 2
Se dopo l’approvazione del prospetto, ma prima della conclusione definitiva dell’offerta pubblica o dell’apertura del commercio emergono nuove circostanze o inesattezze che potrebbero influenzare la decisione sull’investimento, o se ne vengono accertate di simili, ciò deve potere venire valutato adeguatamente dagli investitori. Simili circostanze o inesattezze necessitano perciò dell’approvazione e della pubblicazione di un’aggiunta entro al massimo una settimana.
Cpv. 3
Nel caso di un’offerta pubblica di valori mobiliari, gli investitori che prima della pubblicazione di un’aggiunta si sono impegnati per un acquisto o una sottoscrizione di valori mobiliari, possono revocare i propri impegni entro due giorni dalla pubblicazione dell’aggiunta. Ciò è conforme al rispetto della parità di trattamento degli investitori e anche al diritto europeo77 e presuppone che la nuova circostanza o l’inesattezza si sia verificata prima della conclusione definitiva dell’offerta pubblica e della fornitura dei valori mobiliari e sia atta a influenzare la decisione sull’investimento.
Capitolo 2: Foglio informativo di base per strumenti finanziari
Ai clienti privati che prendono in considerazione investimenti, viene offerta dai fornitori di servizi finanziari una gamma sempre più ampia di prodotti (e servizi). Pur se i prodotti possono senz’altro contenere soluzioni di investimento improntate sulle necessità dei clienti, sono tuttavia spesso complessi e difficili da comprendere. Anche se per i prodotti dovesse esserci un prospetto (di cui all’art. 37 segg.), nelle proprie decisioni di investimento normalmente i clienti non si orientano su di esso, bensì sulle informazioni e sulle documentazioni di accompagnamento che vengono messe loro a disposizione dagli autori e dagli offerenti di strumenti finanziari. A loro volta, queste informazioni non sono coordinate tra loro e spesso non offrono ai clienti un aiuto né per il confronto tra diversi prodotti né per la comprensione delle rispettive caratteristiche. Affinché i clienti privati ricevano le informazioni che servono per potere adottare decisioni di investimento fondate e confrontare strumenti finanziari differenti, va allestito in modo uniforme un foglio informativo di base e consegnato ogni volta presso il «point of sale». Ciò è conforme alle aspirazioni internazionali (cfr. n. 1.6).
75 Cfr. http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD81.pdf.
76 Art. 9 par. 1 della direttiva relativa al prospetto.
77 Art. 16 della direttiva relativa al prospetto.