Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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Art. 58 Principio

Cpv. 1

La disposizione stabilisce quale il principio secondo cui, nel caso di offerte di strumenti finanziari a clienti privati, occorre previamente redigere un foglio informativo di base e nel caso di un’emissione di cui al capoverso 2 occorre pubblicarlo.

Responsabile della redazione e della pubblicazione è l’autore, poiché è colui che conosce meglio il prodotto. I fornitori di servizi finanziari presso il point of sale devono mettere gratuitamente a disposizione dei clienti privati interessati il foglio informativo di base di cui all’articolo 8 capoverso 2 prima della sottoscrizione o prima della conclusione del contratto. Ciò consente ai clienti ogni volta un confronto tra vari prodotti che entrano in linea di conto e, da ultimo, una decisione di investimento fondata. I clienti privati ricevono così le informazioni necessarie che servono loro per poter essere considerati investitori «adulti» e «responsabili dei propri atti»78. I fogli informativi di base aiutano anche i consulenti agli investimenti nell’impartire raccomandazioni personali adeguate ai clienti.

Per quanto concerne gli investimenti collettivi di capitale, conformemente al diritto vigente, in virtù dell’articolo 76 capoverso 1 della LICol, deve essere pubblicato un documento con «le informazioni chiave per gli investitori» per i fondi in valori mobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali, ciò tuttavia anche per offerte a investitori qualificati. In futuro il disciplinamento nella LICol sulle «informazioni chiave per gli investitori» dovrà essere incorporato nel disciplinamento del LSF sui fogli informativi di base. Per un periodo transitorio, le «informazioni chiave per gli investitori» sono considerate fogli informativi di base per gli investimenti collettivi che sono già stati emessi all’entrata in vigore della LSF. I dettagli devono essere disciplinati a livello di ordinanza.

Cpv. 2

Lett. a

Per gli strumenti finanziari, per i quali secondo il capoverso 1 occorre redigere un foglio informativo di base e che nell’ambito di un’emissione sul mercato primario vengono offerti agli investitori per la sottoscrizione, prima della sottoscrizione deve esserci per lo meno una versione provvisoria del foglio informativo di base. Questa parte della disposizione viene ripresa dall’articolo 5 capoverso 3 LICol. Se i parametri che dipendono del corso o i parametri variabili (ad es. un corso in borsa al momento dell’emissione) possono essere fissati solamente all’emissione, il foglio informativo di base deve essere disponibile gratuitamente per lo meno con indicazioni di valore orientative già prima della sottoscrizione. A quel punto l’investitore deve però ogni volta essere informato sui rischi essenziali. Inoltre, nel foglio informativo di base devono essere inserite tutte le indicazioni di cui all’articolo 61 capoverso 2 già stabilite o che possono essere stabilite79.

Lett. b

Spesso nel singolo caso gli strumenti finanziari, specialmente i prodotti strutturati, vengono improntati sul bisogno concreto di un singolo cliente. Un siffatto prodotto «tagliato su misura» non costituisce, per sua stessa natura, l’oggetto di un’emissione

78 Cfr. FF 1993 I 146 e 170.

79 Cfr. FF 2012 3251