Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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rivolta al pubblico e di conseguenza non vi è neanche alcun motivo di pubblicare il foglio informativo di base redatto nell’ottica di questa operazione.
Art. 59 Deroghe
Dall’obbligo di redigere un foglio informativo di base sono esentate le azioni e i valori mobiliari da equiparare a esse. Da decenni le azioni rappresentano una forma di investimento tradizionale e si può presumere che le caratteristiche basilari di questa forma di investimento siano note anche ai clienti privati80. Inoltre, in quanto valori mobiliari le singole azioni sono, in linea di massima, soggette all’obbligo di pubblicazione del prospetto di cui all’articolo 37. Non vige alcuna deroga alla redazione di un foglio informativo di base per i valori mobiliari menzionati nell’articolo 3 lettera b numero 1 comma 1 che, in caso di conversione o di esercizio del diritto ivi attestato, consentono l’acquisto di titoli di partecipazione. A causa del loro meccanismo di conversione, questi valori mobiliari non possono più venire qualificati come facilmente comprensibili.
Art. 60 Assicurazioni
Cpv. 1
Le assicurazioni non hanno alcuna qualità di valori mobiliari e di conseguenza non sono soggette all’obbligo di pubblicazione del prospetto di cui all’articolo 37. Tuttavia, le assicurazioni sulla vita riscattabili di cui all’articolo 3 lettera b numero 6 sono considerate strumenti finanziari, per cui per esse va redatto un foglio informativo di base. Ciò è sostanzialmente previsto anche nell’UE81. Se un ulteriore strumento finanziario costituisce parte di un’assicurazione sulla vita riscattabile, come, in particolare, investimenti collettivi di capitale aperti nel caso di assicurazioni sulla vita abbinate a quote di fondi di investimento82, la presente disposizione stabilisce che le prescrizioni poste al foglio informativo di base vanno adempiute dall’assicuratore tenendo conto dell’intero strumento finanziario. Nel caso di un’assicurazione sulla vita abbinata a quote di fondi di investimento, il foglio informativo di base deve quindi coprire sia le componenti specifiche alle assicurazioni, sia quelle specifiche agli investimenti collettivi. Ciò vale in particolare per le indicazioni previste nell’articolo 61 capoverso 2. Sono ammessi considerazioni comuni o rimandi incrociati (ad es. sul rischio legato all’investimento di capitale).
Cpv. 2
Nel caso di assicurazioni sulla vita riscattabili, l’obbligo dell’assicuratore di redigere un foglio informativo di base si affianca all’obbligo di informazione di cui all’articolo 3 LCA. Proprio per le assicurazioni sulla vita abbinate a quote di fondi di investimento, rispetto all’articolo 3 LCA nel foglio informativo di base si troveranno indicazioni più pertinenti riguardanti la strutturazione e le caratteristiche e i rischi degli elementi utilizzati. Viceversa, è ipotizzabile che sia possibile adempiere singoli
80 Cfr. Associazione svizzera dei banchieri, «Besondere Risiken im Effektenhandel», 2008, num. marg. 12.
81 Art. 2 e 4 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 aprile 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per prodotti d’investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi («packaged retail and insurance based investment products») (8356/1/14 Rev 1).
82 Rami assicurativi A2.1–A2.3.