Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 71Fedlex · Rapporto esplicativo
obblighi di informazione di cui all’articolo 3 LCA con l’aiuto di spiegazioni nel foglio informativo di base. In tal senso, nelle assicurazioni sulla vita riscattabili gli assicuratori potrebbero soddisfare le esigenze di cui all’articolo 3 LCA rispettando le prescrizioni di cui all’articolo 49 segg. LSF. Vanno sempre fornite le condizioni generali d’assicurazione (cfr. art. 3 cpv. 2 LCA).
Art. 61 Contenuto
Cpv. 1
Il foglio informativo di base deve contenere le indicazioni essenziali affinché gli investitori possano adottare decisioni di investimento fondate e confrontare vari tipi di prodotti e prodotti di vari autori, eventualmente di vari settori83. Si tratta di una documentazione breve e facilmente comprensibile (cfr. art. 62 cpv. 1 e 63 lett. b), in modo che le informazioni possano essere anche effettivamente utilizzate.
Cpv. 2
Alle indicazioni essenziali appartengono, in particolare, innanzitutto il nome dello strumento finanziario e l’identità dell’autore (lett. a). In tal modo, al «point of sale» vige chiarezza riguardo al fatto di sapere se chi offre il prodotto è nello stesso tempo l’autore dello strumento finanziario. Gli investitori necessitano di indicazioni sufficienti sul tipo di prodotto, sulle caratteristiche e sui rischi del prodotto e di trasparenza su tutti i costi diretti e indiretti connessi con un investimento nel prodotto (lett. b–d). Al riguardo, occorre fra l’altro indicare in che modo viene influenzata l’evoluzione del valore del prodotto. Nell’indicazione sul rischio bisogna in particolare menzionare i rischi legati al corso, all’emittente e al cambio, nonché le possibilità di perdita. Il foglio informativo di base deve inoltre rivelare eventuali limitazioni e svantaggi nella restituzione del prodotto, ad esempio durate lunghe o mancanza di liquidità (lett. e). Nel foglio informativo di base bisogna indicare se per il prodotto sussiste un obbligo di approvazione o se la legge statuisce un obbligo di autorizzazione per l’autore o il garante (lett. f). Ciò include l’informazione se il prodotto, l’autore o il garante sottostanno a una vigilanza costante da parte di un’autorità. L’autore deve così decidere riguardo alla configurazione giuridica di uno strumento finanziario quale investimento collettivo o quale prodotto strutturato e fissare tale decisione nel foglio informativo di base (obbligo di etichettatura).
Art. 62 Requisiti
Cpv. 1
I clienti privati devono potere capire un foglio informativo di base senza che debbano ricorrere all’aiuto di altre informazioni. Ciò ovviamente non esclude che per i valori mobiliari i clienti possano, in via supplementare, consultare il prospetto più dettagliato che, ammesso che debba esserne allestito uno in virtù dell’articolo 37 segg., possono ottenere gratuitamente su richiesta al «point of sale» (cfr. art. 8 cpv. 3). In ogni caso, per quanto riguarda la comprensibilità occorre badare particolarmente al vocabolario (tecnico) e allo stile di scrittura. Per il resto, le informazioni indicate devono essere veritiere e non fuorvianti.
83 Cfr. anche art. 76 cpv. 2 LICol.