Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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Cpv. 2
Il foglio informativo di base deve chiaramente essere distinto dai materiali pubblicitari. Nella pubblicità occorre segnalare che un simile foglio è stato pubblicato o ne è stata decisa la pubblicazione e rendere noto dove è ottenibile (cfr. l’art. 68 cpv. 1). Il foglio informativo di base è il criterio comparativo per tutte le informazioni riguardanti uno strumento finanziario: secondo l’articolo 68 capoverso 3, esse non possono divergere dalle indicazioni contenute nel foglio informativo di base (e nel prospetto).
Cpv. 3
L’autore è tenuto a verificare le indicazioni contenute nel foglio informativo di base e a rielaborarle periodicamente. L’aggiornamento assicura che le informazioni indicate siano sempre attuali. Se le informazioni non mutano nel corso della durata di uno strumento finanziario, risulta superfluo anche l’aggiornamento del foglio informativo di base. Ciò, in particolare, si verifica regolarmente nel caso di semplici obbligazioni di prestiti a tasso fisso.
Art. 63 Disposizioni di esecuzione
L’emanazione di disposizioni di esecuzione specifiche incombe al Consiglio federale. Emana specialmente norme riguardanti le indicazioni, la portata, la lingua e l’impostazione, nonché le modalità e le necessarie e consentite eccezioni della messa a disposizione. Per i fondi in valori mobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali, dal 2011 siffatte prescrizioni sono previste nell’articolo 107a segg. e allegato 3 dell’OICol (informazioni chiave per gli investitori).
Capitolo 3: Disposizioni comuni
Sezione 1: Pubblicazione
Art. 64 Prospetto per valori mobiliari
Dopo l’allestimento e l’approvazione, la pubblicazione costituisce la terza e ultima fase nell’attuazione dell’obbligo di pubblicazione del prospetto.
Cpv. 1
Il deposito del prospetto presso l’organo di verifica serve in primo luogo alla certezza del diritto. In caso di eventuali controversie sull’esatto contenuto, è possibile ricorrere all’esemplare del prospetto approvato e depositato presso l’organo di verifica. Il fatto che il prospetto di cui alla lettera b vada in ogni caso pubblicato prima dell’offerta pubblica o dell’ammissione al commercio dei valori mobiliari, risulta già dal principio contenuto nell’articolo 37 capoverso 1.
Cpv. 2
Se titoli di partecipazione di una determinata categoria vanno ammessi per la prima volta al commercio su una piazza borsistica per un emittente, rispetto a un’ulteriore emissione di valori mobiliari già ammessi, sussiste un accresciuto bisogno di informazione degli investitori. Si tiene conto di questo aspetto mettendo a disposizione il prospetto, in questi casi, già sei giorni prima della scadenza dell’offerta pubblica.