Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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Cpv. 3 e 4
Questa disposizione illustra i vari modi in cui deve essere possibile la pubblicazione del prospetto. Con il crescente utilizzo dei mezzi d’informazione elettronici, le pubblicazioni cartacee continueranno a perdere di importanza. L’investitore deve però poter continuare a ricevere una versione del prospetto in forma cartacea. Per il momento gli organi di verifica non vengono obbligati per legge a mettere a disposizione un sito Internet per la pubblicazione dei prospetti esaminati, poiché è da supporre che, qualora il mercato lo richieda, gli organi di verifica metteranno spontaneamente a disposizione offerte adeguate.
Cpv. 5
Gli organi di verifica non devono essere obbligati a pubblicare sul proprio sito Internet i prospetti da loro approvati; devono però tenere un elenco elettronico dei prospetti. In pratica, quest’ultimo viene ragionevolmente munito di un collegamento al sito Internet dell’emittente (o a un altro sito Internet dove è possibile consultare i documenti). Sarebbe inoltre opportuno indicare dove è eventualmente disponibile la versione cartacea.
Cpv. 6
La disposizione disciplina il caso della pubblicazione dei prospetti che constano di documenti singoli (modulo di registrazione, descrizione dei valori mobiliari e riassunto) e assicura che l’investitore entri facilmente in possesso di tutte le indicazioni giuridiche riguardanti un valore mobiliare.
Cpv. 7
La disposizione assicura che le versioni di un prospetto pubblicate in diversi modi corrispondano sempre all’originale approvato dall’organo di verifica e depositato presso quest’ultimo.
Art. 65 Prospetto per investimenti collettivi di capitale
Come avviene già oggi, il principio della pubblicazione vale anche per il prospetto per investimenti collettivi di capitale. Ma dato che contrariamente a tutti gli altri prospetti, anche in futuro questo prospetto non dovrà essere soggetto ad alcun obbligo specifico di essere esaminato, occorre disciplinare la sua pubblicazione in una disposizione separata che non faccia riferimento a un esame. Riguardo alla forma della pubblicazione è possibile rimandare all’articolo 64 capoversi 3, 4 e 6. Le altre disposizioni dell’articolo 64 non si addicono ai prospetti per investimenti collettivi di capitale poiché le quote in investimenti collettivi di capitale non sono titoli di partecipazione (art. 64 cpv. 2) e, come menzionato, il loro prospetto non è soggetto all’obbligo di essere esaminato (art. 64 cpv. 1, 5 e 7).
Art. 66 Foglio informativo di base
Poiché anche il foglio informativo di base non è sottoposto a un esame precedente, la sua pubblicazione deve essere inserita in una disposizione separata. Anche in questo caso rimane applicabile l’articolo 64 capoversi 3 e 4. Non viene invece redatto in documenti singoli e non deve neppure contenere rimandi, motivo per cui la disposizione dell’articolo 64 capoverso 6 non si applica al foglio informativo di base.