Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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Art. 67 Modifiche dei diritti connessi con valori mobiliari

Cpv. 1 e 2

Per i valori mobiliari le cui condizioni possono mutare dopo la loro emissione occorre assicurare che gli investitori vengano informati tempestivamente sulle modifiche, sempre che ne siano interessati i loro diritti. Questa pubblicità a posteriori è necessaria, in particolare, nel caso di prodotti composti che vengono gestiti attivamente e la cui composizione e i rischi possono mutare notevolmente nel corso della loro durata. Agli investitori devono dunque essere previamente segnalate simili modifiche imminenti. Sono ad esempio ipotizzabili rimborsi o disdette anticipati, nuovi tassi di interesse, modifiche nel sistema degli interessi in uso, cambiamento dell’emittente e del garante e adeguamenti nei prezzi o nelle condizioni di conversione. I capoversi 1 e 2 corrispondono sostanzialmente alla normativa prevista nell’articolo 55 del regolamento di quotazione della SIX Swiss Exchange AG e al diritto europeo per i valori mobiliari quotati84. Essi vanno ora applicati anche ai valori mobiliari non quotati. Rimangono valide le altre prescrizioni riguardanti la pubblicità a posteriori (prescrizioni ad hoc e rendiconto periodico), che però non vengono disciplinate nella LSF, bensì nella LinfFin.

Cpv. 3

Per le comunicazioni rilevanti si applica di conseguenza l’articolo 64 capoversi 3 e 4.

Cpv. 4

Sono fatte salve disposizioni particolari. Si tratta principalmente di disposizioni per investimenti collettivi di capitale. Ad esempio, l’articolo 27 LICol disciplina la pubblicazione di modifiche nei contratti dei fondi.

Sezione 2: Pubblicità

Art. 68

La disposizione si fonda sull’articolo 15 della direttiva relativa al prospetto e sull’articolo 9 del regolamento previsto per i documenti contenenti le informazioni chiave e comprende qualsiasi tipo di pubblicità per uno strumento finanziario, in qualsiasi forma essa avvenga. Le indicazioni contenute nella pubblicità non devono quindi essere imprecise o fuorvianti e di conseguenza neanche in contraddizione con le indicazioni contenute nel corrispondente prospetto o nel foglio informativo di base. Questi principi risultano nel diritto svizzero già all’articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge federale contro la concorrenza sleale85 (LCSl) e non serve quindi disciplinarli nuovamente nel presente capitolo.

84 Cfr. art. 16 direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

85 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241)