Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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Cpv. 1
La disposizione garantisce che in un’eventuale pubblicità venga mostrato agli investitori come ottenere il prospetto. Quest’ultimo, infatti, contiene solitamente tutte le informazioni essenziali per il rapporto contrattuale con l’emittente.
Cpv. 2
Anche questa disposizione garantisce la certezza del diritto poiché esige una netta separazione tra la pubblicità, da un lato, e i documenti previsti dalla legge per il rapporto contrattuale tra le parti, dall’altro. L’articolo 15 capoverso 1 LICol prevede ad esempio l’approvazione di contratti di investimento collettivo e dei documenti corrispondenti.
Cpv. 3
A protezione degli investitori, questa fattispecie completiva deve impedire che anche in qualsivoglia comunicazione al di fuori della pubblicità vengano diffuse informazioni che contraddicono il prospetto o il foglio informativo di base.
Sezione 3: Responsabilità
Art. 69
La disposizione, che come l’intero articolo è retta dal diritto privato, riprende l’attuale disposizione dell’articolo 752 CO, adeguata al nuovo obbligo di pubblicazione del prospetto.
La presunzione di colpa vigente secondo l’articolo 145 LICol per la responsabilità (tra l’altro) in caso di distribuzione di investimenti collettivi, viene ora estesa a tutti i prospetti. Questo comporta un rafforzamento della posizione dell’investitore; occorre tuttavia segnalare che gran parte della dottrina86 già oggi ammette l’esistenza di una presunzione di colpa nella responsabilità per il prospetto secondo il CO e che in questo settore vige comunque una nozione di colpa oggettivata, per cui una violazione dell’obbligo da parte dell’emittente già ora difficilmente può avvenire senza colpa.
Nell’ambito della causalità, si rinuncia anche in futuro a inserire nella responsabilità per il prospetto una presunzione tra contenuto del prospetto inesatto e decisione d’acquisto (fraud on the market). Questo perché una simile presunzione non sarebbe conforme alla ripartizione generale dell’onere della prova, ma anche perché, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per lo meno a livello di risultato, già con la disposizione attuale sussiste una protezione analoga dei clienti. Il Tribunale federale ammette la verosimiglianza preponderante quale prova per la causalità e non esige neanche che l’acquirente sul mercato secondario abbia letto il prospetto; piuttosto, quest’ultimo può partire dal presupposto che la formazione del prezzo sul mercato abbia avuto luogo prendendo in considerazione le informazioni derivanti dal prospetto di emissione87. In questo modo la giurisprudenza si avvicina, per lo meno de facto, alla presunzione conformemente alla «fraud on the market».
86 Cfr. Basler Kommentar, OR II; Rolf Watter/Michael G. Noth, N 30 ad art. 752, con rimandi.
87 Cfr. DTF 132 III 715, consid. 3.2.2.