Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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La responsabilità sussiste non soltanto per il prospetto in quanto tale, bensì anche per i documenti ai quali esso eventualmente rimanda (cfr. art. 43).

Capitolo 4: Offerta di prodotti strutturati e istituzione di portafogli collettivi

Art. 70 Prodotti strutturati

Con la legge sugli investimenti collettivi di capitale (LICol), entrata in vigore nel 2007, è stata introdotta all’articolo 5 della suddetta legge una disposizione speciale per i prodotti strutturati. Essa sancisce che, per il rimanente, tali prodotti non sottostanno alla LICol (cfr. art. 5 cpv. 5 LICol). Questa disposizione è stata rielaborata con la revisione della LICol entrata in vigore nel 2013 e in linea di principio deve essere trasposta nella LSF, abrogando la non applicabilità dell’esigenza del manifesto attualmente prevista all’articolo 5 capoverso 4 LICol88.

Cpv. 1

Viene sostanzialmente ripreso il contenuto normativo dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a LICol, adeguandolo alla terminologia di cui all’articolo 4 LSF («cliente privato» invece di «investitore non qualificato») e della LIFin («società di intermediazione mobiliare» invece di «commercianti di valori mobiliari»). Ai fini dell’offerta di prodotti strutturati a clienti privati senza un contratto di gestione patrimoniale rimane pertanto indispensabile che tali prodotti siano emessi, garantiti o assicurati in modo equivalente da istituti assoggettati a una vigilanza prudenziale89.

Il prospetto semplificato sinora previsto (art. 5 cpv. 1 lett. b LICol), confluisce nel foglio informativo di base (come menzionato, con la nuova legge i prodotti strutturati sono inoltre assoggettati all’obbligo di pubblicazione del prospetto). Questa procedura è prevista anche nell’UE90 e corrisponde alla precedente funzione del prospetto semplificato (facile comprensibilità e concentrazione sulle «caratteristiche essenziali» di un prodotto [cfr. art. 5 cpv. 2 lett. a e b LICol]). Essa implicherà in futuro un esplicito obbligo di aggiornamento (cfr. art. 62 cpv. 3) e una regolamentazione specifica della responsabilità (cfr. art. 69). Attualmente, in conformità a uno standard minimo riconosciuto nel diritto prudenziale, le modifiche impreviste rispetto alle condizioni di un prodotto strutturato devono essere pubblicate91. Per i prodotti strutturati già emessi all’entrata in vigore della LSF, i prospetti semplificati allestiti ai sensi dell’art. 5 LICol valgono come fogli informativi di base per un periodo transitorio. I dettagli devono essere disciplinati a livello di ordinanza.

Cpv. 2

La disposizione recepisce l’articolo 5 capoverso 1bis LICol sull’emissione di prodotti strutturati da parte di società veicolo (adeguando la terminologia all’art. 4: «cliente

88 Anche nell’Unione europea i prodotti strutturati sono assoggettati all’obbligo di pubblicazione del prospetto conformemente alla direttiva relativa al prospetto.

89 Cfr. FF 2012 3251 segg.

90 Art. 4 lett. a della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del

4 aprile 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per prodotti d’investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi («packaged retail and insurance based investment products») (8356/1/14 Rev 1).

91 N. 5 lett. f delle direttive del mese di luglio 2007 dell’Associazione svizzera dei banchieri sulle informazioni agli investitori relative ai prodotti strutturati.