Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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privato» invece di «investitore non qualificato»). Questa disposizione, introdotta il 1° marzo 2013, consente di mantenere il corrispondente segmento di borsa e garantisce che i prodotti strutturati emessi da società veicolo possano essere offerti solo da fornitori di servizi finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale – tra cui si annoverano anche i fornitori esteri sottostanti a una vigilanza equivalente – e unicamente se è assicurata una garanzia «conforme», come i prodotti strutturati emessi ai sensi del capoverso 1.
Cpv. 3
Il Consiglio federale disciplina i requisiti che deve soddisfare la garanzia di cui ai capoversi 1 e 2. Come garanzia «conforme» ai sensi del capoverso 2 è considerata nello specifico un’assicurazione da parte di un fornitore di servizi finanziari di cui al capoverso 1. Sono ipotizzabili anche garanzie reali, così come previsto nel diritto vigente all’articolo 4 capoverso 1bis OICol.
Art. 71 Portafogli collettivi interni
Per portafogli collettivi interni si intendono patrimoni che sono stati costituiti nell’intento di realizzare investimenti collettivi di capitale92. Patrimoni costituiti per altri motivi o in modo fortuito e gestiti collettivamente, ad esempio il patrimonio di una comunione ereditaria o coniugale, non costituiscono portafogli collettivi interni. Ai portafogli collettivi interni possono partecipare solo i clienti esistenti e la partecipazione non può né essere offerta al pubblico né oggetto di appello al pubblico93. In caso contrario un portafoglio collettivo interno diventa fondo contrattuale di investimento, pienamente assoggettato alla LICol e sottostante all’obbligo di approvazione. L’articolo 71, ai capoversi 1, 3 e 4, riprende fondamentalmente la regolamentazione vigente di cui all’articolo 4 LICol e adegua la terminologia a quella della LIFin («società di intermediazione mobiliare» invece di «commercianti di valori mobiliari»). Il capoverso 2 chiarisce inoltre che, per i portafogli collettivi interni, non deve essere allestito né pubblicato un prospetto ai sensi dell’articolo 37 segg. È invece obbligatorio redigere un foglio informativo di base ai sensi dell’articolo 58 segg.
Titolo quarto: Esecuzione di pretese di diritto civile
Capitolo 1: Consegna di documenti
Per tutelare e far valere efficacemente le proprie pretese nei confronti di un fornitore di servizi finanziari, un cliente deve disporre delle rilevanti informazioni sulla relazione commerciale e giuridica con il fornitore di servizi finanziari. Un’importanza fondamentale viene attribuita ai documenti che il fornitore di servizi finanziari allestisce per i clienti nell’ambito della sua attività. Soltanto a conoscenza di questi documenti il cliente ha la possibilità di procedere a una valutazione seria dei diritti e quindi delle prospettive di successo di eventuali azioni legali nei confronti del fornitore di servizi finanziari.
Già in virtù del diritto vigente il cliente, in qualità di committente, ha un diritto materiale di informazione94 nei confronti del fornitore di servizi finanziari confor-
92 Cfr. Steiner Markus, Das bankinterne Sondervermögen, Diss. Zurigo 1999, pag. 47 seg.
93 Cfr. FF 2005 5742.
94 Cfr. solo DTF 139 III 49 consid. 4; 138 III 425 consid. 6.4.