Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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memente all’obbligo di rendiconto e di pubblicazione di cui all’articolo 400 CO, a condizione che questa disposizione sia applicabile alla relazione giuridica tra il cliente e il fornitore di servizi finanziari. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la banca ha anche l’obbligo di fornire informazioni sui dati personali interni alla banca concernenti il cliente95 a norma dell’articolo 8 della legge sulla protezione dei dati (LPD)96. Occorre quindi distinguere un eventuale diritto alla consegna in materia di diritto processuale, in particolare nell’ambito dell’assunzione di prove a titolo cautelare di cui all’articolo 158 del Codice di procedura civile97 (CPC).

Art. 72 e 73

In aggiunta all’obbligo di documentazione e di rendiconto di cui agli articoli 15 e 16 (cfr. in merito il commento agli art. 15 e 16), ora l’articolo 72 capoverso 1 prevede generalmente per tutti i fornitori di servizi finanziari il diritto del cliente alla consegna di una copia del proprio dossier e di tutti gli altri documenti che il fornitore di servizi finanziari ha allestito nell’ambito della relazione commerciale. Viene così colmata una lacuna della tutela del cliente nel diritto vigente, qualora tale diritto non risulti già dalla normativa sul mandato. In questo modo sono contemplati sia i documenti o i dossier in forma cartacea sia i documenti, i file o le registrazioni di tipo elettronico o tenuti in forma elettronica di qualunque tipo, a condizione che si tratti di informazioni e documenti rilevanti, alla cui tenuta il fornitore di servizi finanziari è obbligato ai sensi dell’articolo 15 (cfr. in merito il commento all’art. 15). Sono esclusi, come nel caso dell’articolo 400 CO, soltanto i documenti puramente interni, quali studi preparatori, appunti o bozze (contrattuali), per i quali attualmente non esiste un obbligo di informazione o di documentazione e che non sono dunque rilevanti per la verifica del comportamento conforme al contratto e alla legge del fornitore di servizi finanziari98. Questo diritto all’informazione è fondato sul diritto privato e materiale e può essere fatto valere in qualunque momento. Esso sussiste indipendentemente da altri diritti contrattuali o giuridici all’informazione nonché da obblighi procedurali di edizione del fornitore di servizi finanziari.

In linea di massima il fornitore di servizi finanziari deve, su richiesta del cliente, consegnare una copia fisica dei documenti o una forma fisicamente percettibile dei dati elettronici. In considerazione dell’importanza attuale e crescente dell’impostazione, dell’elaborazione e, in particolare, dell’archiviazione elettronica, con il consenso del cliente il fornitore di servizi finanziari può consegnare la copia unicamente in forma elettronica (art. 72 cpv. 2).

L’articolo 73 disciplina la procedura per far valere il diritto alla consegna, che il cliente deve avanzare mediante richiesta scritta al fornitore di servizi finanziari. Quest’ultimo ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per far pervenire al cliente una copia dei documenti (cpv. 1 e 2).

La legge non riconosce al fornitore di servizi finanziari alcun diritto a una rimunerazione o al rimborso delle spese sostenute (cpv. 3). Tale norma è direttamente connessa ai suoi obblighi di documentazione, di rendiconto e di informazione ai sensi del diritto prudenziale. Nel contempo il diritto alla consegna da parte del cliente non

95 DTF 138 III 425

96 Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1)

97 Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC; RS 272)

98 DTF 139 III 49 consid. 4