Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 66 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la legge

sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin)

La possibilità di riconoscere prospetti esteri secondo l’articolo 55 AP-LSF è accolta con largo favore. Su questo aspetto si chiede però che per i prospetti (prospetti di base compresi) conformi alle pertinenti esigenze previste dalla normativa dell’UE, degli USA o dello IOSCO non sia necessaria una seconda approvazione secondo le procedure e i termini ordinari, ma sia prevista una procedura accelerata o addirittura un’approvazione automatica con inoltro (filing) all’organo di verifica. In caso contrario, taluni strumenti finanziari sarebbero inutilmente preclusi agli investitori svizzeri, limitando le loro possibilità di diversificare il portafoglio (Homburger, Vontobel, SwissBanking, CS, SVSP, SwissHoldings; UBS, Bär&Karrer, BlackRock, Lenz&Staehelin). D’altra parte, per il riconoscimento si chiede anche la reciprocità (SIX).

Quanto agli emolumenti riscossi dall’organo di verifica, qualcuno si chiede se il principio di copertura dei costi e di equivalenza al quale evidentemente si punta sia oggettivamente giustificato e se non convenga piuttosto basarsi sul volume, ad esempio della capitalizzazione di mercato desiderata. Inoltre, occorre anche tener conto del fatto che l’organo di verifica dovrebbe essere mantenuto anche quando le transazioni diminuissero (SIX).

I partecipanti propongono anche, ad esempio, che come previsto dalla direttiva europea relativa al prospetto i prospetti per i titoli di credito emessi nell’ambito di un programma di offerte rimangano validi finché nessuno dei titoli in questione venga più emesso continuamente o ripetutamente (Bär&Karrer). Altri chiedono che la validità di un prospetto di base venga prolungata se è previsto che in seguito verranno depositate le condizioni definitive (ZKB).

1.3.1.9 Aggiunte (art. 57 AP-LSF)

A questo riguardo i partecipanti alla consultazione sottolineano che con il sistema previsto dall’avamprogetto un’aggiunta può essere approvata, a seconda delle circostanze, soltanto una volta terminata l’offerta, quando l’offerta pubblica è già conclusa. Un successivo annullamento sarebbe problematico, poiché nel frattempo i titoli potrebbero essere stati ulteriormente negoziati. In presenza di nuove circostanze rilevanti per la valutazione dei titoli, gli investitori devono avere la possibilità di ritirare le loro sottoscrizioni o i loro impegni entro due giorni, prolungando dunque il termine di offerta o sottoscrizione. L’organo di verifica deve anche avere la possibilità di escludere in maniera generale determinate nuove circostanze dall’obbligo di approvazione, ad esempio nei casi in cui una verifica sarebbe inopportuna o impossibile (Homburger, Vontobel, SwissBanking, CS, SVSP, SwissHoldings, UBS, Bär&Karrer, ZKB).

Si chiede inoltre di fissare una soglia di rilevanza per le aggiunte, e di attribuire all’organo di verifica la competenza di escludere dall’obbligo di approvazione determinate nuove circostanze (in particolare i fatti per i quali si potrebbe anche allestire un elenco) (Homburger, Vontobel, SwissBanking, CS, SVSP, SwissHoldings, UBS, Lenz&Staehelin, SchellenbergWittmer, ZKB).

1.3.2 Foglio informativo di base per strumenti finanziari (art. 58 segg. AP- SLF)

Sul foglio informativo di base, che viene espressamente approvato dalla larga maggioranza dei partecipanti alla consultazione e respinto di principio o considerato di dubbia utilità solo da pochi (economiesuisse, CFA), si chiede spesso che oltre alla deroga concessa per le azioni siano eccettuati dall’obbligo di allestire il foglio anche altri strumenti finanziari. Questa rivendicazione riguarda in particolare i prodotti assicurativi (SVV, Groupe Mutuel; Ombudsman assicurazione, SGHVR, SVVG) e inoltre anche i prestiti convenzionali oppure i prestiti convertibili o a opzione (oppure altri strumenti finanziari che il Consiglio federale dovrà designare) per i quali non traspare una chiara esigenza di redazione del foglio, né per complessità né per profilo di rischio (Homburger, Vontobel, SwissBanking, SVSP, BX, CS, SIX, SwissHoldings, Banche private, economiesuisse, GE, ZH, Baker&McKenzie, Bär&Karrer, FGPF, Lenz&Staehelin,