Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 66 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 33Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la legge
sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin)
SIX, SwissHoldings, UBS, Lenz&Staehelin). Altri partecipanti alla consultazione chiedono invece che il foglio debba essere redatto in una lingua ufficiale e non in inglese (ACSI, FRC).
In qualche parere si chiede che in certi casi (parti assenti, operazioni legate a scadenze inderogabili) il foglio informativo di base possa essere consegnato anche dopo la conclusione del contratto (economiesuisse, similmente anche SwissBanking se si tratta di prodotti personalizzati, ZKB). Inoltre, il cliente dovrebbe avere semplicemente la possibilità di rinunciare al foglio informativo (economiesuisse).
Il settore dei fondi vuole che all’articolo 58 AP-LSF non si parli di clienti privati ma di investitori non qualificati (SFAMA, SECA, Swisscanto).
Alcuni suggeriscono precisazioni linguistiche per una migliore delimitazione del diverso scopo perseguito da prospetto e foglio informativo di base (SFAMA, SECA, Swisscanto, similmente banche cantonali e sgv, ZKB).
In singoli pareri si chiede che il foglio informativo contenga anche informazioni sull’impatto sociale ed ecologico dello strumento finanziario (I Verdi, Alternative Bank).
Quanto alle disposizioni di esecuzione, qualcuno propende, invece che per una delega al Consiglio federale, per un sistema di autodisciplina (banche cantonali, SIC Svizzera, sgv, Groupe Mutuel, similmente Validitas) o l’inserimento di tutte le disposizioni a livello di legge (Raiffeisen).
Infine, vi è chi suggerisce di limitare la dichiarazione dei costi alle commissioni di distribuzione computate nel prezzo dello strumento finanziario, in aderenza alle nuove Direttive concernenti l’informazione degli investitori in materia di prodotti strutturati (edite da SBVg e SVSP; approvate dalla FINMA nell’agosto 2014) (SVSP).
1.3.3 Pubblicazione (art. 64 segg. AP-LSF)
A questo riguardo si chiede che l’obbligo di pubblicazione sia esteso agli emittenti (Homburger, Vontobel, SwissBanking, CS, SwissHoldings, UBS, similmente anche Bär&Karrer e Lenz&Staehelin, che però chiedono di imporre l’obbligo alla persona che richiede l’ammissione al commercio).
Per i titoli di credito, il cui prospetto secondo l’articolo 52 capoverso 2 AP-LSF deve essere esaminato solamente dopo la pubblicazione, deve essere previsto l’obbligo – se al momento dell’offerta pubblica non è ancora pronto un prospetto completo – di rendere accessibili su richiesta agli investitori le necessarie informazioni. Per distinguere in modo trasparente queste informazioni per gli investitori da un prospetto verificato, le informazioni rese accessibili o il documento informativo eventualmente utilizzato devono menzionare che non è ancora a disposizione un prospetto verificato ai sensi della LSF (Homburger, Vontobel, SwissBanking, CS, SwissHoldings, UBS, SchellenbergWittmer).
Qualcuno sostiene che i sei giorni di anticipo rispetto all’ammissione al commercio, previsti per l’inoltro del prospetto in borsa nel caso di una prima offerta, siano insufficienti e a seconda dello strumento finanziario siano incompatibili con gli iter di una borsa. La definizione del termine di presentazione dovrebbe rientrare nell’ambito dell’autodisciplina delle borse (BX).
Nel campo degli investimenti collettivi di capitale si chiede di prevedere l’obbligo di pubblicazione del prospetto soltanto in caso di offerta pubblica. Altrimenti per gli investimenti collettivi collocati solo privatamente, e per i quali viene pubblicato un prospetto per ragioni di sorveglianza, questo prospetto sarebbe pubblicamente accessibile a ogni investitore (Homburger, Vontobel, SwissBanking, CS, SwissHoldings, Bär&Karrer ad art. 65 AP-LSF).