Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 67 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle basi legali per l'USEs

7 Effettivo dell’esercito, giorni di servizio e modello di servizio

7.1 Effettivi

Fanno parte dell'effettivo le formazioni d'impiego dell'esercito,14 le formazioni dell'istruzione e del supporto nonché il personale militare necessario all'istruzione. Non rientrano – come sinora – nell'effettivo dell'esercito le reclute e determinate categorie di personale al di fuori del profilo prestazionale dell'esercito nonché le categorie di personale conformemente agli articoli 60 e 61 della legge militare.

Ogni formazione ha un effettivo regolamentare, ossia l'effettivo necessario per fornire la prestazione richiesta nell'ambito di un impiego. L'effettivo regolamentare dell'intero esercito ammonta a 100 000 militari. Una seconda dimensione significativa è l'effettivo reale, ossia l'effettivo dei militari complessivamente incorporati in una formazione, che è di 1,4 volte superiore all'effettivo regolamentare, poiché per esperienza non tutti gli incorporati possono entrare in servizio. L'effettivo reale deve essere più elevato, poiché le formazioni possono essere addestrate o impiegate unicamente con l'effettivo regolamentare secondo la dottrina. L'effettivo d’impiego reale deve quindi situarsi il più vicino possibile all'effettivo regolamentare.

Affinché sia possibile raggiungere l'effettivo auspicato, i militari di truppa e i sottufficiali restano incorporati per nove anni nell'esercito. Una diminuzione dell'effettivo reale a un fattore inferiore all'1,4 tramite la riduzione di un anno della durata dell'incorporazione sarebbe in linea di massima ipotizzabile; tuttavia in tal modo sarebbe possibile realizzare soltanto risparmi marginali sui costi nel settore dell'equipaggiamento personale dei militari. Questi risparmi non compensano la maggiore flessibilità che offre un periodo di incorporazione più lungo nella strutturazione dell'obbligo personale di prestare servizio militare. I costi principali per l'equipaggiamento dell'esercito dipendono dall'effettivo regolamentare, poiché quest'ultimo è determinante per il numero di formazioni che devono essere equipaggiate con materiale di corpo.

Il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione sarà ridotto dagli attuali 260 a 225 giorni di servizio per diminuire a circa 5 milioni il numero dei giorni di servizio annui a livello dell'intero esercito. Considerando il caso di una scuola reclute di 18 settimane, detratto il reclutamento, risulta ancora un numero sufficiente di giorni di servizio per prestare sei corsi di ripetizione. Per il funzionamento dell'esercito è essenziale che il limite massimo del totale obbligatorio di giorni di servizio contempli un determinato numero di giorni di servizio residui oltre a quelli necessari per il reclutamento, l’istruzione di base e i corsi di ripetizione. Questo è necessario affinché, in caso d’impiego, i militari possano essere chiamati in servizio per corsi di ripetizione di tre settimane, ma anche per istruzioni di specialisti e per corsi preparatori dei quadri. Un’ulteriore riduzione dei giorni di servizio limiterebbe notevolmente il margine di manovra nell’organizzazione di simili servizi.

14 Formazione d’impiego: stati maggiori, Grandi Unità, corpi e unità di truppa necessari per l’adempimento del profilo prestazionale dell’esercito. Comprendono le formazioni di milizia, le formazioni miste di milizia e di professionisti e le formazioni di professionisti.