Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 67 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle basi legali per l'USEs
ra completa che cosa si intende con «principio di milizia». Si vuole in tal modo garantire che l'esercito, la cui organizzazione di dettaglio sarà disciplinata a un livello legale inferiore, rimanga effettivamente un esercito di milizia. Per il Consiglio federale anche i militari in ferma continuata sono militari di milizia. Tuttavia, un puro esercito di militari in ferma continuata non sarebbe più un esercito di milizia, poiché in tal caso la grande maggioranza dei quadri dovrebbe essere costituita da militari di professione. Un puro esercito di militari in ferma continuata sarebbe pertanto un esercito di coscritti e quindi un esercito permanente. Entrambi non sono compatibili con un esercito di milizia.
Poiché secondo la Costituzione l'esercito è soltanto «fondamentalmente» organizzato secondo il principio di milizia, in casi giustificati sono possibili deroghe. Una deroga al principio di milizia è tuttavia giustificata unicamente quando l'adempimento dei compiti dell'esercito diventerebbe altrimenti impossibile e soltanto nella misura in cui la deroga è necessaria per l'adempimento dei compiti. A causa del principio di legalità, simili deroghe devono essere disciplinate per legge. Ciò sarà chiaramente stabilito dal capoverso 2. Sulla base dell'articolo 66 capoverso 3, anche i militari di milizia possono ad esempio prestare servizio di promovimento della pace, poiché questo ha carattere volontario. Parimenti, se necessario, possono essere costituite formazioni di professionisti nella misura in cui sono concretamente previste sotto il profilo giuridico.
Art. 95
Conformemente alle direttive pianificatorie dell'Assemblea federale, l'esercito comprenderà un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. Con «effettivo regolamentare» si intende il numero di funzioni militari, assunte da personale professionista e di milizia, necessario nell'impiego affinché possano essere adempiuti i compiti dell'esercito. Il principio di milizia implica che non sempre tutti i militari siano a disposizione. L'effettivo reale dell'esercito deve pertanto essere superiore all'effettivo regolamentare, affinché sia possibile garantire che per l'impiego sia concretamente disponibile l'effettivo regolamentare. I militari che non sono ancora sufficientemente istruiti per un impiego, che non sono a disposizione dell'esercito per determinati motivi oppure che a causa dei rispettivi compiti non contribuiscono alla fornitura delle prestazioni, non devono essere computati nell'effettivo poiché in caso contrario indebolirebbero considerevolmente la forza dell'esercito. La legge militare distingue chiaramente tra esercito e amministrazione militare. L'effettivo di personale dell'amministrazione militare non è perciò computato sull'effettivo dell'esercito nemmeno se tale personale, adempiendo i suoi compiti, contribuisce direttamente alla fornitura delle prestazioni dell'esercito.
Art. 96 - 98a
Anche le norme contenute finora negli articoli 6-10 dell'ordinanza dell’Assemblea federale sull’organizzazione dell'esercito saranno integrate nella legge militare. In tal modo, le regole importanti per l'organizzazione dell'esercito formeranno un'unità in un unico atto legislativo. Analogamente alle norme organizzative dell'Assemblea federale, i disciplinamenti di dettaglio saranno stabiliti a livello di Consiglio federale