Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 67 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle basi legali per l'USEs

Affinché la collaborazione possa svolgersi senza problemi in caso di evento reale, è creata la possibilità di mettere dei militari a disposizione delle autorità civili già in situazione normale, di modo che l’esercito sia in grado di sottoporre ad addestramento e mantenere le pertinenti competenze.

Art. 65b

Le formazioni di milizia in stato di prontezza elevata completeranno gradualmente i primi elementi d'impiego. Queste formazioni specialmente designate saranno chiamate in servizio in modo centralizzato, ma saranno approntate in maniera decentralizzata. Si tratterà di formazioni che entreranno in servizio entro pochi giorni, prenderanno in consegna veicoli e materiale dall'infrastruttura logistica, assolveranno la propria istruzione specifica all'impiego e successivamente si sposteranno nel loro settore d'impiego. Gran parte delle formazioni di milizia in stato di prontezza elevata forniranno prestazioni a favore delle autorità civili quali compiti di sicurezza, aiuto in caso di catastrofe, difesa NBC nonché prestazioni negli ambiti del genio e della sanità. Inoltre, una parte delle formazioni rafforzerà la condotta e garantirà il supporto logistico.

Art. 65c

Determinati impieghi dell'esercito non possono essere svolti senza il ricorso a impiegati dell'amministrazione militare con conoscenze tecniche particolari, poiché tali conoscenze tecniche non sono disponibili (in quantità sufficiente) tra i militari di milizia (per es. meccanici di aeroplani ed elicotteri). Ciò ripropone difficili questioni di diritto del personale, in particolare per quanto riguarda gli orari di lavoro, le indennità salariali e la responsabilità di condotta. In futuro gli impiegati interessati potranno essere militarizzati per effettuare impieghi dell'esercito. D'intesa con i lavoratori, nei contratti di lavoro potrà essere inserita una corrispondente clausola. Di conseguenza, in occasione dell'impiego gli impiegati presteranno servizio militare nel quadro di un rapporto di lavoro contrattuale ai sensi dell'articolo 43 capoverso 2, 59 capoverso 4 o 65a capoverso 2. Saranno assicurati presso l'assicurazione militare, ma non riceveranno alcun soldo e il datore di lavoro (la Confederazione) non riceverà alcuna indennità di perdita di guadagno. Il servizio militare diventa parte integrante della prestazione di lavoro. In tale contesto, le prescrizioni di servizio militari avranno la priorità rispetto alle direttive in materia di diritto del personale, in particolare per quanto riguarda gli orari di lavoro e il tempo libero. Gli impiegati non potranno pertanto esigere ad esempio alcuna compensazione per orari di lavoro più lunghi.

Art. 67

A causa della menzione dei compiti dell'esercito all'articolo 1, l'articolo 67 riceverà una nuova struttura. Il capoverso 1 menziona i compiti secondo l'articolo 1 che in Svizzera sono adempiuti sotto forma di servizio d'appoggio. Il capoverso 2 disciplina le condizioni per il servizio d'appoggio. Il capoverso 3 descrive i mezzi impiegabili. Il capoverso 4 incarica il Consiglio federale di disciplinare l'armamento in occasione di impieghi in servizio d'appoggio. I capoversi 2 a 4 disciplinano pertanto, in linea con il «Rapporto del Consiglio federale del 2 marzo 2012 in adempimento