Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 67 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle basi legali per l'USEs
(art. 10 Cost.). Una ponderazione «vita contro vita» nel quadro della quale lo Stato sacrifica persone per salvare eventualmente un numero maggiore di innocenti, degrada i passeggeri dell'aereo a oggetti di un atto statale e lede pertanto anche la dignità umana. Dal punto di vista dell'articolo 7 Cost., ciò non è ammesso. Con tale articolo sono proibiti tutti gli atti dello Stato che ledono l'individuo nella sua dignità, ossia degradano la persona a oggetto dell'agire statale.
Secondo l'articolo 36 capoverso 1 terzo periodo Cost. sono eccettuati i casi di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile; ciò significa che soltanto in casi eccezionali lo Stato può giustificare violazioni anche gravi dei diritti fondamentali invocando la clausola generale di polizia. In ultima analisi, un ordine di abbattimento potrebbe quindi fondarsi soltanto sulla clausola generale di polizia. A condizioni rigorose, tale clausola generale non rappresenta una base legale ma piuttosto una base costituzionale, segnatamente configurata dall'articolo 36 capoverso 1 terzo periodo Cost., per un agire statale che limita i diritti fondamentali ed è insufficientemente legittimato sotto il profilo democratico, quando manca una base legale specifica emanata al livello normativo corretto per affrontare la situazione d'emergenza straordinaria in questione. La clausola di polizia è «orientata ad autentici, imprevedibili e gravi casi d'emergenza»; non può essere invocata quando «situazioni di pericolo tipiche e individuabili, malgrado la conoscenza della problematica, non sono state disciplinate mediante norme di diritto» (DTF 130 I 369, 381, concernente il Forum economico mondiale di Davos).
Dopo l'11 settembre 2001, gli attentati mediante aerei dirottati sono «prevedibili» e le corrispondenti situazioni sono disciplinabili mediante norme di diritto.
Se in occasione dell'impiego di armi è prevedibile l'uccisione di persone, devono essere rispettate le condizioni particolari del capoverso 2, che riprende testualmente l'articolo 2 capoverso 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101).
Titolo prima dell'art. 93
L'organizzazione dell'esercito è un tema importante a livello politico e giuridico. Affinché il Consiglio federale e il DDPS possano assumere sotto questi due aspetti le loro competenze in ambito organizzativo, devono essere loro indicati corrispondenti principi, stabiliti agli articoli 93 a 95. Definendo tali principi nella legge invece che, come finora, in un'ordinanza dell'Assemblea federale, essi saranno inoltre meglio legittimati sotto il profilo democratico.
Art. 93
Questo articolo integrerà il mandato pianificatorio assegnato dall'Assemblea federale al Consiglio federale per l'ulteriore sviluppo dell'esercito, così da continuare a garantirne il carattere di direttiva.
Art. 94
Secondo l'articolo 58 capoverso 1 Cost. l'esercito è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia. La disposizione illustrerà per la prima volta in manie-