Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 67 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle basi legali per l'USEs
Art. 104a
Finora, gli specialisti sono stati definiti in maniera un po' velata all'articolo 13. Per migliorare la trasparenza e per motivi di tecnica legislativa, sarà ora inserito un apposito articolo. Sotto il profilo dei contenuti, questo articolo corrisponde al diritto vigente.
Art. 116 cpv. 1, secondo periodo
La modifica concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 119
La cooperazione nazionale per la sicurezza è stata sostituita dalla Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS). Di conseguenza, l'articolo 119 dev'essere adeguato. In questo contesto, nella legge militare occorre disciplinare soltanto la collaborazione dell'esercito con la RSS. Una descrizione della Rete integrata Svizzera per la sicurezza nella legge militare costituirebbe un corpo estraneo, poiché l'esercito è soltanto un elemento di detta Rete.
Art. 121 cpv. 1
Nel 1999, il termine di «obbligo militare» è stato sostituito nella Costituzione da quello di «obbligo di prestare servizio militare». L'adeguamento nella legge militare è avvenuto in occasione della sua ultima revisione. Tuttavia, in tale circostanza l'articolo 121 capoverso 1 non è stato adeguato. Con la presente modifica si intende rimediare a tale svista.
Art. 123 cpv. 3
Sin dall'introduzione, il 1° gennaio 1996, della procedura di approvazione dei piani di costruzioni militari, il DDPS ha respinto, con riferimento all'articolo 123 capoverso 3 LM, le richieste dei Cantoni e dei Comuni di versare loro emolumenti per i pareri. In data 10 ottobre 2012, in una decisione concernente una procedura di approvazione dei piani per impianti elettrici, il Tribunale federale ha statuito che i Cantoni hanno diritto di far valere le loro spese per i pareri nel quadro di procedure di approvazione dei piani. A differenza del caso oggetto della decisione, l'articolo 123 capoverso 3 costituisce una base legale che esclude la riscossione di emolumenti. Per motivi di chiarezza, il capoverso 3 attualmente in vigore viene precisato.
Art. 128a cpv. 1
Il testo francese attualmente in vigore diverge sotto il profilo dei contenuti dai testi tedesco e italiano. Nelle intenzioni del legislatore, la disposizione ha lo scopo di stabilire che non è necessaria alcuna approvazione dei piani, ossia che non è necessaria alcuna decisione di approvazione dei piani impugnabile (cpv. 1), ma che viene svolta una procedura semplificata. Tuttavia, al capoverso 1 il testo francese afferma che non è necessaria alcuna procedura di approvazione dei piani. In considerazione del capoverso 2, ciò non ha alcun senso.