Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 67 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 51Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la modifica delle basi legali per l'USEs

del postulato Malama 10.3045 del 3 marzo 2010. Sicurezza interna: chiarire le competenze»23, le condizioni per i servizi d'appoggio in maniera più dettagliata rispetto a quanto era stato fatto finora e tale da prevenire anche un eventuale abuso. Il servizio d'appoggio non deve diventare un aiuto abituale, ovvio ed economico per il caso normale. Le autorità civili sono tenute dapprima a verificare e applicare alternative all'impiego dell'esercito economicamente sostenibili. Soltanto se anche tali alternative non sono sufficienti, sarà possibile ricorrere all'impiego dell'esercito. In tal modo sarà limitata anche la durata degli impieghi. Essi potranno durare soltanto fintanto che non è data alcuna alternativa economicamente sostenibile all'impiego dell'esercito. Proprio la durata della necessità di determinate prestazioni è un fattore essenziale per valutare l'economicità. Per le prestazioni che devono essere fornite su un lungo periodo, di regola acquistare e impiegare mezzi propri è più economico del ricorso a mezzi di terzi. Per contro, nel caso di prestazioni di breve durata vale per lo più il contrario.

L'articolo 67 capoverso 1 lettera a dev'essere considerato in relazione con l'articolo 76 capoverso 1 lettera b della LM vigente. Da quest'ultima disposizione risulta che un impiego di truppe per la tutela della tranquillità e dell'ordine in spazi pubblici, in una situazione in cui le forze di polizia da sole non sono più in grado di scongiurare una grave minaccia alla sicurezza interna, deve avvenire come servizio d'ordine. L'impiego ha luogo nel quadro di un servizio attivo. Per appoggiare le autorità civili nella difesa da minacce gravi alla sicurezza interna, il servizio d'ordine deve sempre essere ordinato come servizio attivo. Un simile impiego non può avvenire in servizio d'appoggio. A causa delle esperienze storiche, simili impieghi sono soggetti a condizioni particolarmente restrittive, stabilite in un'ordinanza.

Art. 69

A causa della menzione dei compiti dell'esercito all'articolo 1, l'articolo 69 riceverà una nuova struttura. Il capoverso 1 menziona i compiti secondo l'articolo 1 adempiuti all'estero in servizio d'appoggio. In tal modo, il capoverso 2 può limitarsi alla questione dell'armamento. La formulazione sarà adeguata a quella per l'armamento in servizio d'appoggio in Svizzera. Per i relativi impieghi spesso devono essere conclusi accordi internazionali che ne disciplinano in maniera più precisa le modalità. Analogamente agli impieghi di promovimento della pace, il Consiglio federale riceverà la competenza di concludere i corrispondenti accordi. Le competenze dell'Assemblea secondo l'articolo 70 non ne risultano limitate.

Art. 70 cpv. 1 lett. b

Nella prassi vi è sempre la necessità di impiegare singoli individui o piccoli distaccamenti (fino a 10 persone) provenienti dal personale militare (per es. specialisti della difesa NBC o specialisti della sicurezza). Questi impieghi in Svizzera o all'estero sono di regola urgenti ma politicamente non problematici. Affinché in tali casi sia possibile reagire più rapidamente, il DDPS sarà competente in misura limitata per la chiamata in servizio e l'attribuzione, come già avviene per gli impieghi in occasione di catastrofi in Svizzera. Le persone chiamate in tal modo in servizio

23 FF 2012 3973