Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 67 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle basi legali per l'USEs

e Dipartimento. Con le disposizioni di legge, al Consiglio federale e al DDPS saranno prescritte le linee direttrici per l'organizzazione di dettaglio.

Titolo prima dell'art. 99 e art. 100

I compiti della sicurezza militare non sono mai stati adempiuti da un unico organo, ma erano ripartiti tra differenti servizi. Un «servizio di sicurezza militare» non è mai esistito. Dopo la modifica della denominazione della polizia militare in Sicurezza militare, vi sono stati malintesi per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 100 LM. Di conseguenza si chiarirà che i compiti della sicurezza militare sono ripartiti tra differenti organi.

Dai materiali legislativi risulta che, secondo il diritto vigente, in Svizzera le attività informative della Sicurezza militare in occasione di un servizio di appoggio sarebbero ammesse soltanto in situazioni straordinarie e a condizione che vi sia un corrispondente mandato del Consiglio federale (FF 1993 IV 61 segg.; Boll. uff. CS 1994 408; Boll. uff. CN 1994 186 segg.). La formulazione della legge, che si presta a equivoci, sarà corretta.

La comunicazione di informazioni che possono essere importanti per il perseguimento penale corrisponde a un'esigenza che si presenta regolarmente nella prassi ed è già oggi prevista per il servizio informazioni militare e civile (art. 99 cpv. 2bisLM e art. 5 cpv. 2 LSIC), ma non per la Sicurezza militare. Tuttavia, è proprio in questo contesto che vengono frequentemente raccolte informazioni di questo tipo. La comunicazione di simili informazioni sarà pertanto consentita anche alla Sicurezza militare.

Del rimanente, l'articolo 100 proposto corrisponde al contenuto dell'articolo 100 in vigore. L'obbligo di informare (previsto dall'articolo 18 della legge federale sulla protezione dei dati) in occasione della raccolta di dati, per esempio, continuerà a non essere applicabile e, come già previsto dall'articolo 6 capoverso 2 lettera b della medesima legge, continuerà a essere possibile la comunicazione di dati all'estero con il consenso della persona interessata. Come indicato nel «Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Malama 10.3045 del 3 marzo 2010. Sicurezza interna: chiarimento delle competenze», i compiti della Sicurezza militare non saranno, volutamente, ampliati, ma al contrario rimarranno limitati per quanto possibile a compiti nell'ambito dell'esercito.

Titolo prima dell'art. 102

In seguito all'introduzione del nuovo articolo 104a, il titolo dev'essere adeguato.

Art. 102 lett. a

Il grado di appuntato capo sarà soppresso. Tale grado non ha dato buone prove e non si integra più nella nuova struttura dell'esercito.