Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 82 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 70Fedlex · Rapporto sui risultati
[Geben Sie Text ein]
Per GE, il commento implica che i compiti di cui al capoverso 2 vengano sempre eseguiti senza armi, il che è paradossale per impieghi destinati alla protezione di persone e beni.
Il PS chiede di prevedere l’esercito in primo luogo per l’adempimento di compiti militari. Soprattutto, l’impiego a favore di autorità civili va limitato ai casi previsti dalla Costituzione, che vengono ripetuti nell’articolo 1 capoverso 1 lettera c AP-LM. L’integrazione di un intero capoverso 2 con compiti supplementari viene respinta dal PS e il capoverso 2 va perciò stralciato.
Per la SSU, la menzione di tutti i compiti dell’esercito nell’articolo 1 è positiva. Nel capoverso 2 lettera a i punti 2-4 sono però formulati in maniera troppo aperta e potrebbero anche essere forniti da altri strumenti (come la protezione civile) o da terzi privati. Vanno quindi resi concreti mediante formulazioni che si riferiscono chiaramente a prestazioni dell’esercito, oppure omessi.
Art. 5 cpv. 3, secondo periodo
BE approva la modifica. Questi accordi devono però assolutamente disciplinare anche il riconoscimento reciproco del servizio di protezione civile e dell’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare mediante il pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare (cfr. gli attuali problemi nella prassi).
Art. 9
Per quindici Cantoni (LU, UR, SZ, NW, GL, ZG, SO, BS, SH, AR, SG, GR, AG, VS, GE) e la CG MPP, le indicazioni degli anni di età devono essere allineate a quelle contenute nella LPPC.
BE parte dal presupposto che i compiti dei Cantoni connessi con l’obbligo di leva, le manifestazioni informative e il reclutamento rimangano invariati. In caso contrario, bisognerebbe menzionarlo nel commento.
BE riconosce che con le modifiche proposte si può tenere conto dell’evoluzione personale in ambito civile dei futuri soldati. Ma ciò è già possibile con l’attuale testo di legge e le relative normative derogatorie. Occorre perciò rinunciare all’adeguamento dell’articolo, fatta eccezione per l’indicazione dell’età nel capoverso 3.
BE chiede di rinunciare al collegamento temporale tra il reclutamento e la scuola reclute (SR) e quindi al nuovo capoverso 4. Le persone soggette all’obbligo di leva devono invece essere chiamate al reclutamento dai Cantoni, di regola, nel 19° anno di età. Per GE, non è chiaro il significato di «mise sur pied» nel capoverso 4.
BE rileva che, se le sue richieste non dovessero essere considerate, riterrà che l’articolo 33 capoverso 3 LPPC (attuale disegno di revisione, FF 2013 1835) rappresenti una normativa derogatoria all’articolo 9 capoverso 2 LM. In caso contrario, in ragione del reclutamento comune, i limiti di età della LM andrebbero armonizzati con quelli del LPPC.
BE chiede, ai fini della chiarezza, di scrivere ora «dopo avere compiuto il 18° anno di età», in luogo di «dall’inizio dell’anno in cui è compiuto il 19° anno di età». Inoltre, i sistemi d’informazione devono consentire che una persona soggetta all’obbligo di leva, già prima del giorno del compimento del 18° anno d’età, possa essere chiamata al reclutamento dopo tale data.
BE vede una necessità di precisare l’articolo 49 capoverso 1 LM. Se al più presto dall’inizio dell’anno in cui è compiuto il 19° anno di età è possibile assolvere la SR, allora deve essere possibile un reclutamento prima del compimento del 18° anno d’età, che però l’articolo 9 capoverso 2 non permette.
Impiegati svizzeri accoglie favorevolmente la flessibilizzazione nell’ambito del reclutamento. In questo modo le future reclute conseguono un maggiore margine di manovra in un momento innovativo.
ASNI, GG e PM chiedono di stralciare il termine «intendono» nel capoverso 4.