Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 82 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 71Fedlex · Rapporto sui risultati
[Geben Sie Text ein]
L’AWM e l’ASA chiedono di sostituire nel testo tedesco del capoverso 4 «wollen» con «wünschen». «Wollen» è giudicato eccessivo.
Art. 10 cpv. 1
Per tredici Cantoni (LU, SZ, NW, GL, ZG, SO, BS, SH, AR, SG, GR, TG, VS) e la CG MPP, le indicazioni degli anni di età devono essere allineate a quelle nella LPPC.
BE accoglie favorevolmente il fatto che in futuro l’esame di motivi d’impedimento per la cessione dell’arma personale abbia luogo già in occasione del reclutamento .
Per GE deve essere reintrodotta l’attribuzione a una funzione della protezione civile.
Art. 13
BE è d’accordo con le modifiche previste. Propone, nell’ambito dei lavori di attuazione della Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+, di esaminare un allineamento o un avvicinamento della durata dell’obbligo di prestare servizio di protezione civile a quella dell’obbligo di prestare servizio militare.
TI: la maggior flessibilità proposta per prestare servizio si presenta auto-limitativa e pertanto si suggeriscono le seguenti mutazioni: cpv. 1: «L’obbligo di prestare servizio militare dura:». cpv. 2 lett. a.: «adattare i limiti d’età in funzione della gestione dell’effettivo dell’esercito». cpv. 2 lett. b.: «adattare i limiti d’età per un servizio attivo o un servizio d’appoggio».
L’USAM chiede un obbligo di prestare servizio militare per gli ufficiali superiori fino al 60° anno di età compiuto.
ASNI, GG e PM chiedono, nel capoverso 1 lettera e, di fissare a 60 anni il limite d’età per gli ufficiali superiori.
L’AWM e l’ASA chiedono, nel capoverso 1 lettera e, di consentire, come finora, il servizio fino 60 anni e, nel capoverso 2 lettere a e b, in ragione delle massicce conseguenze, di delegare all’Assemblea federale le competenze per l’abbassamento o l’innalzamento.
Poiché il militare è comunque soggetto all’obbligo di prestare servizio militare per 12 anni dopo avere completato la SR, per ragioni di parità di trattamento per quanto concerne l’obbligo militare, secondo il GG e PM sarebbe opportuna la formulazione: «Il militare rimane incorporato in una formazione dell’esercito almeno nove anni o fino al compimento di sei CR (vale a dire 12 anni al massimo).»
Il GG e PM chiedono, riguardo al capoverso 2 lettere a e b, di lasciare invariata l’attuale formulazione e l’autorizzazione alla delega di cui all’articolo 149 LM.
La SSU sostiene la maggiore flessibilità nella prestazione del servizio personale, ma chiede di stralciare nel capoverso 1 l’espressione « al massimo», nel capoverso 1 lettera e di aumentare l’età a 60 anni (eventualmente aggiungendo un «ritiro volontario» a partire da 50 anni) e di sostituire nel capoverso 2 «... aumentare o diminuire» con «... modificare».
Art. 18 cpv. 1
Quindici Cantoni (LU, UR, SZ, NW, GL, SO, BS, SH, AR, SG, AG, TG, TI, VS, GE) e la CG MPP chiedono di armonizzare la definizione di «situazione straordinaria» con la Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+
BE riconosce la sottodotazione di effettivi del servizio sanitario dell’esercito. La sanità pubblica civile dipende tuttavia dall’esenzione dal servizio di persone che svolgono determinate funzioni. Occorre quindi rinunciare alla prevista limitazione dell’esenzione dal servizio.
Art. 21 cpv. 1 e 2 nonché art. 22 cpv. 1 e 2
BE sostiene le modifiche proposte. In particolare, accoglie favorevolmente il fatto che le persone non reclutate per l’esercito, o che ne sono escluse, non vengano reclutate neppure per la protezione civile.