Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 82 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 79Fedlex · Rapporto sui risultati

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Per la SSU, questa disposizione deve essere mantenuta a livello di ordinanza (OEs).

Art. 100

Quattro Cantoni (BE, LU, AG, VS) chiedono di integrare il capoverso 1 con una lettera e («e. sostiene le amministrazioni militari cantonali»), affinché alla polizia militare sia possibile fornire appoggio alle amministrazioni militari cantonali nella gestione delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare (p. es. ricerca di persone, accompagnamenti).

Il PS respinge la proposta mescolanza tra i compiti di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza e i compiti informativi. La polizia militare deve adempiere compiti di polizia nell’ambito dell’esercito. Il PS chiede perciò di snellire e precisare l’articolo 100 capoverso 1 e di stralciare le lettere a e d; capoverso 2: «… e altre persone di rango elevato dell’Amministrazione federale»; capoverso 3 lettera a: „… sempreché e finché i loro compiti di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza lo esigano»; il capoverso 4 va adeguato di conseguenza.

ASNI, GG e PM chiedono precisazioni per quanto riguarda l’acquisizione di informazioni da parte del servizio informazioni interno in caso di servizio d’appoggio solamente su ordine del Consiglio federale e per quanto riguarda le informazioni alla sicurezza militare su procedimenti penali.

Art. 119

SG chiede di rendere concreta in questo articolo la collaborazione dell’esercito con la Rete integrata Svizzera per la sicurezza.

ASNI, GG e PM chiedono di verificare e accorciare il contenuto. I compiti della RSS non andrebbero fissati nella LM.

Per l’AWM e l’ASA, questo articolo dovrebbe piuttosto figurare nell’OEs.

Art. 121

Due Cantoni (ZG, GR) chiedono di riprendere nella legge militare i compiti dei Cantoni e di obbligare questi ultimi a designare un’amministrazione militare cantonale per l’esecuzione di tutti i compiti.

Per GR, il capoverso 1 va quindi modificato come segue: «I Cantoni designano un’amministrazione militare cantonale». Nel capoverso 2 vanno poi fissati i compiti dell’amministrazione militare cantonale.

ASNI, GG e PM chiedono una inversione dei termini: «I Cantoni nominano comandanti di circondario per il …»

Art. 128a

Per GE la formulazione del commento non è chiara.

Art. 149

ASNI, GG e PM chiedono di lasciare invariato l’articolo 149 e con ciò l’OEs.

Per l’AWM e l’ASA l’OEs deve rimanere. La modifica va perciò stralciata.

Art. 149b

Il PS chiede di stralciare questa disposizione. La messa fuori servizio o la liquidazione di beni d’armamento non può essere politicizzata, bensì è un procedimento usuale in ogni esercito che necessita di conoscenze specialistiche in materia di tecnica militare, che sarebbero parzialmente soggette alla tutela del segreto.

Swissmem propone di aggiungere alla legge militare un articolo che stabilisca chiaramente che una messa fuori servizio è possibile soltanto se il processo d’acquisto del sistema da sostituire è avviato e l’introduzione dello stesso (incl. addestramento e logistica) è prossima.