Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 82 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 77Fedlex · Rapporto sui risultati

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Art. 94

Considerate la durata più lunga dell’istruzione, le accresciute esigenze poste ai comandanti e la forte riduzione delle unità e con ciò anche dei comandi, BE reputa difficile soddisfare la condizione formulata nel capoverso 1 lettera d.

Tre Cantoni (BE, LU, GL) chiedono di adeguare il tenore nel capoverso 1 lettera g: «un’amministrazione militare della Confederazione e/o dei Cantoni costituita da personale civile». Per quattordici Cantoni (UR, SZ, NW, GL, ZG, SO, BS, SH, AR, SG, GR, TG, VS, GE) e la CG MPP, nel testo tedesco non è chiaro che cosa si deve intendere per «zivile Militärverwaltung»; eventualmente da integrare come appena proposto.

TI segnala che l’articolo 94 capoverso 1 lettera a (10 anni) si scosta dall’articolo 13 capoverso 1 lettera a (12 anni).

Il PS chiede di stralciare l’articolo 94 (sia quello proposto sia quello attuale). Con questa nuova disposizione, si intende mettere nero su bianco idee obsolete di un esercito di milizia risalenti al XIX e al XX secolo e porre rigidi vincoli a un futuro ulteriore sviluppo dell’esercito.

L’USAM chiede di stralciare il capoverso 2.

ASNI, GG e PM non approvano né il contenuto né il tenore dell’articolo 94.

Per l’AWM e l’ASA, il principio di milizia è importante proprio in quanto tale. Per contro, la trasposizione nella pratica di questo articolo potrebbe essere assai difficile. Eventualmente, questo articolo andrebbe integrato nell’OEs. La durata del servizio di 10 anni è in contraddizione con l’articolo 13 capoverso 1, che menziona 12 anni. In linea di principio il capoverso 1 lettera d è positivo, ma non dovrebbe limitare il margine di manovra.

CH chiede di stralciare integralmente l’articolo 94 (nuovo), di carattere piuttosto declamatorio. Il legislatore non deve autovincolarsi.

La SSU vede nel capoverso 1 lettera a (10 anni) una contraddizione rispetto all’articolo 13 (12 anni).

Art. 95

BE accoglie favorevolmente il fatto che venga iscritto nella legge l’effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare.

Diciotto Cantoni (BE, LU, UR, SZ, NW, GL, ZG, SO, BS, SH, AR, SG, GR, AG, TG, TI, VS, GE) e la CG MPP chiedono di precisare il capoverso 2 lettera d: «l’effettivo di personale dell’amministrazione militare della Confederazione», poiché la Confederazione non può disporre degli impiegati cantonali. BE chiede inoltre di precisare nel commento che è inteso l’effettivo di personale dell’amministrazione militare della Confederazione.

TI: ci domandiamo se «l’effettivo regolamentare dell’esercito» e «la struttura dell’esercito» non debbano essere disciplinate a livello d’ordinanza. Ciò permetterebbe di non incorrere nei vincoli imposti dalla legge militare garantendo al DPPS la necessaria libertà d’azione.

Il PS chiede un effettivo dell’esercito di 50 000 militari (compresa la riserva), eventualmente, nel senso di un compromesso, di prevedere un effettivo regolamentare di 80 000 militari al massimo, ritornando al decreto federale del 29 settembre 2011. Dopo che però l’Assemblea federale nel suddetto decreto ha prescritto un effettivo regolamentare di 100 000 militari, il PS considera per lo meno questo numero quale effettivo massimo assoluto. Il PS ritiene assolutamente inaccettabile l’aumento del 40 per cento, a 140 000 militari, mediante l’introduzione di una cosiddetta riserva di prontezza, di questo effettivo regolamentare, aumento auspicato dal DDPS. L’articolo 95 va modificato o precisato di conseguenza.

L’USAM chiede di stralciare l’articolo 95, ossia di lasciarlo nell’OEs.

ASNI, GG e PM chiedono di lasciare invariato l’articolo 95 nell’OEs.

L’AWM e l’ASA chiedono di lasciare invariato il capoverso 1 nell’OEs e di precisare che 100 000 militari è l’effettivo regolamentare minimo.