Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 58 pagine

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L'assistenza nei centri gestiti dal Cantone è fornita dal Cantone d'ubicazione stesso, che in virtù del capoverso 3 può delegare a terzi parte o tutti i compiti connessi all'alloggiamento. L'esecuzione della procedura d'asilo e dei compiti a essa connessi resta di competenza dell'UFM.

Per la concessione di prestazioni di aiuto sociale e del soccorso d'emergenza vale la stessa normativa prevista per i Cantoni d'attribuzione (cfr. art. 80 cpv. 1 e art. 82 cpv. 1 LAsi): come esplicitamente stabilito dal capoverso 4, a tal fine è determinante il diritto cantonale fatte salve le disposizioni speciali del diritto federale (cfr. art. 83, 83 e 83a LAsi).

Il Consiglio federale disciplina in un'ordinanza il rimborso dei Cantoni d'ubicazione. Può prevedere anche un rimborso nell'ambito degli accordi di prestazione tra UFM e Cantone d'ubicazione. Con una soluzione flessibile come questa si può tener conto delle situazioni particolari dei singoli centri cantonali.

Le funzioni e le procedure sono le stesse che per un centro della Confederazione (cpv. 6).

Articolo 25a (abrogato)

Il colloquio preliminare consultivo deciso dal Parlamento (atto legislativo 1, non ancora in vigore) va ora condotto nell’ambito della fase preparatoria (cfr. art. 26 cpv. 3 AP-LAsi).

Articolo 26 Fase preparatoria

Capoverso 1

Corrisponde all’articolo 26 capoverso 1quaterLAsi deciso dal Parlamento (atto legislativo 1, non ancora in vigore). Nella procedura Dublino la fase preparatoria durerà al massimo dieci giorni e nelle procedure celere e ampliata al massimo 21 giorni. La più breve durata nella procedura Dublino è opportuna poiché la domanda al competente Stato firmatario dell’accordo di Dublino deve essere effettuata il più rapidamente possibile.

Con la presente revisione l’attuale capoverso 1 dell’articolo 26 LAsi (Istituzione di centri di registrazione e di procedura da parte della Confederazione) sarà trasposto nell’articolo 24 capoverso 1 AP-LAsi (Centri di procedura, d’attesa e di partenza).

Capoversi 2 e 3

Corrisponde senza modifiche materiali alle prime due frasi dell’articolo 26 capoverso 2 LAsi nell’atto legislativo 1 (rilevamento delle generalità e dei dati biometrici, allestimento di schede dattiloscopiche, ecc.).

Per ragioni redazionali, nella legge rivista l’esecuzione di una prima interrogazione del richiedente l’asilo (finora denominata verbale dell’audizione sulla persona) va disciplinata al capoverso 3 (atto legislativo 1: ultima frase del cpv. 2). All’inizio della fase preparatoria l’UFM informerà inoltre il richiedente sui suoi diritti e doveri nella procedura d’asilo (finora art. 19 cpv. 3 LAsi), per esempio individualmente o sotto forma di una manifestazione informativa nei centri della Confederazione.

Durante la fase preparatoria, in occasione della prima interrogazione dovranno essere accertate insieme al richiedente le probabilità nella procedura d’asilo. Se un richiedente ritira volontariamente la sua domanda d’asilo, per esempio poiché fa valere unicamente motivi economici per l’entrata in Svizzera, la domanda va stralciata senza formalità (cfr. il commento all’abrogazione dell’articolo 25a LAsi se-