Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 58 pagine
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condo l’atto legislativo 1). Dal momento che la fase preparatoria inizia con il deposito della domanda d’asilo sarebbe inutile accertare durante tale fase la presenza di una domanda d’asilo ai sensi della LAsi. Pertanto il primo periodo dell’articolo 25a LAsi (atto legislativo 1, non ancora in vigore) non va ripreso. Dato che al richiedente l’asilo è assegnato un rappresentante legale per il primo colloquio nella fase preparatoria, non è più necessario coinvolgere terzi. L’ultimo periodo dell’articolo 25a (atto legislativo 1, non ancora in vigore) può quindi essere stralciato.
Capoverso 4
Corrisponde alla disposizione dell’articolo 26 capoverso 2bisLAsi nell’atto legislativo 1 (non ancora in vigore). La novità è tuttavia che la domanda al competente Stato firmatario dell’accordo di Dublino deve in ogni caso essere presentata durante la fase preparatoria. Il termine «di norma» va stralciato.
Capoverso 5
Disciplina la possibilità di delegare determinati compiti (p. es. il rilevamento delle generalità e la produzione delle fotografie, cfr. cpv. 2) a terzi. Questa facoltà di delega corrisponde alla modifica urgente dell’articolo 26 capoverso 2terLAsi (atto legislativo 3, cfr. il commento agli articoli 24a e 24b AP-LAsi) e va recepita nel diritto ordinario.
Collaboratori dell’UFM sono chiamati a informare i richiedenti sui loro diritti e doveri nella procedura d’asilo, di effettuare la prima interrogazione e di presentare la domanda al competente Stato firmatario dell’accordo di Dublino (capoversi 3 e 4). Si tratta di attività centrali in una procedura d’asilo e non di compiti amministrativi.
Una violazione dell’obbligo di collaborazione ha implicazioni legali nella procedura d’asilo (nessuna audizione, bensì solo diritto di essere sentito; cfr. art. 36 cpv. 1 lett. c LAsi).
Articolo 26a Accertamento medico
Il vigente articolo 26a LAsi (modifica urgente della LAsi, atto legislativo 3; Utilizzazione temporanea di edifici e infrastrutture della Confederazione per l’alloggio di richiedenti l’asilo) va disciplinato all’articolo 24c AP-LAsi (Utilizzazione per un breve periodo di edifici e infrastrutture della Confederazione per l’alloggio di richiedenti l’asilo).
L’accertamento medico va disciplinato nell’articolo 26a AP-LAsi. Il tenore corrisponde senza modifiche materiali all’articolo 26bisLAsi secondo l’atto legislativo 1 (non ancora in vigore). Va garantito che il personale medico specializzato disponga delle competenze specialistiche e transculturali (cfr. 2.3.1) necessarie per l'assolvimento di questi compiti. Se vi sono difficoltà di comprensione linguistica, partecipano alla visita medica degli interpreti certificati. È possibile rinunciarvi se dal punto di vista medico si tratta chiaramente di un caso di poca importanza.
Articolo 26b Procedura Dublino
All’articolo 26b è definita la procedura Dublino. Avviata già durante la fase preparatoria con la presentazione di una domanda di presa o ripresa a carico di un richiedente l’asilo a uno Stato Dublino, è considerata in linea di massima conclusa quando la persona in questione è stata trasferita nel competente Stato Dublino.