Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 58 pagine
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Diverse costellazioni di casi possono tuttavia provocare la necessità di interrompere una procedura Dublino e di eseguire invece una procedura celere o ampliata. Ciò avviene per esempio se lo Stato Dublino respinge la domanda di presa o ripresa a carico, se la Svizzera decide, sulla base di determinati motivi, di esercitare il diritto di avocazione (p. es. per mantenere l’unità di una famiglia) o se il termine di sei mesi per il trasferimento è scaduto inutilizzato.
Articolo 26c Procedura celere
Una volta conclusa la fase preparatoria è avviata la procedura d’asilo vera e propria, in cui dopo aver proceduto all’audizione si decide se una domanda d’asilo sarà trattata nel quadro della procedura celere o ampliata.
La procedura celere dura in linea di principio da otto a dieci giorni lavorativi. In casi motivati può tuttavia essere prorogata di alcuni giorni (si veda l’art. 37 cpv. 1 e 3 AP-LAsi).
Entro questo termine devono essere eseguite tutte le fasi procedurali necessarie per la notifica della decisione d’asilo di prima istanza (procedura cadenzata). Il Consiglio federale dovrà stabilire a livello d’ordinanza le singole fasi procedurali (in merito alla procedura celere e all’illustrazione delle singole fasi procedurali si veda 2.3.2.).
Articolo 26d Procedura ampliata
All’articolo 26d è definita la procedura ampliata.
Se dall’audizione del richiedente sui motivi d’asilo risulta che una decisione di prima istanza nel quadro della procedura celere non è possibile entro il termine stabilito (cfr. art. 37 AP-LAsi), per esempio perché sono necessari chiarimenti supplementari, la domanda d’asilo è trattata nella procedura ampliata e il richiedente è attribuito a un Cantone per la durata della procedura. Il medesimo principio vale nei casi in cui, per esempio, l’UFM abbia deciso, nel quadro della sua strategia, di priorizzare il disbrigo di alcune domande (cfr. sulla procedura ampliata anche 2.3.2).
I «chiarimenti supplementari», che non possono essere effettuati in breve tempo, comprendono per esempio la raccolta di informazioni presso rappresentanze svizzere all’estero, la richiesta di ulteriori documenti di prova nel Paese di provenienza o eventualmente una nuova audizione.
Se i chiarimenti possono invece essere ultimati entro pochi giorni, continua a essere applicata la procedura celere (p. es. nel caso di semplici analisi di documenti). L’articolo 37 capoverso 3 AP-LAsi, infatti, dispone che se vi sono motivi validi la procedura celere può essere prorogata di alcuni giorni.
Articolo 27 capoverso 4 (abrogato)
Il vigente capoverso 4 disciplina la ripartizione fra i Cantoni delle persone per le quali non si è entrati nel merito della domanda d’asilo presso i CRP.
Con il nuovo concetto, il capoverso 4 va abrogato: permanenza nei centri della Confederazione ed esecuzione dell’allontanamento dai medesimi nella procedura celere e in quella Dublino; ripartizione fra i Cantoni a partire dalla decisione di applicare una procedura ampliata.
Le precise modalità di ripartizione e di attribuzione dei richiedenti l’asilo, nonché l’indennizzazione dei Cantoni d’ubicazione (p. es. calcolo della chiave di ripartizio-