Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 58 pagine

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ne in funzione del numero di posti d’alloggio), devono ancora essere concordati con i Cantoni, come risulta pure dalla dichiarazione congiunta approvata all’unanimità durante la conferenza sull’asilo del 21 gennaio 2013 (si veda 1.3). Il Consiglio federale può definire in un’ordinanza (ordinanza sull’asilo 1) i relativi criteri di ripartizione sulla base dell’articolo 27 capoverso 2 LAsi.

Articolo 29 capoversi 1, 2, 3 e 4

Capoverso 1

Secondo la presente revisione, dovrà essere effettuata un’audizione sui motivi d’asilo per tutte le procedure nei centri della Confederazione. Finora l’audizione era condotta nei CRP oppure, dopo l’attribuzione a un Cantone, presso l’UFM.

Capoverso 2

In considerazione della protezione giuridica gratuita e globale offerta non è necessario che durante l’audizione i richiedenti l’asilo possano essere assistiti da un rappresentante legale da loro designato. Se il richiedente l’asilo rinuncia al rappresentante legale assegnatogli può farsi accompagnare da un rappresentante da lui stesso designato. L’assistenza di un’ulteriore persona non è pertanto più necessaria. I richiedenti l’asilo non dovranno più essere assistiti da un interprete di propria scelta in quanto l’onere organizzativo connesso complicherebbe l’esecuzione di una procedura rapida e cadenzata.

Capoverso 3

In conseguenza della protezione giuridica gratuita (cfr. art. 102f e segg. AP-LAsi), i rappresentanti delle istituzioni di soccorso non sono più regolarmente presenti alle audizioni sui motivi d’asilo. La relativa indicazione può essere stralciata. Le istituzioni di soccorso possono tuttavia continuare a partecipare alle audizioni nel quadro della protezione giuridica gratuita o su base individuale come rappresentanti legali.

Capoverso 4

Il riassetto del settore dell’asilo mira a condurre tutte le audizioni nei centri della Confederazione. Il presente capoverso che permette le audizioni da parte dei Cantoni può quindi essere abrogato.

Articolo 30 (abrogato)

Si veda il commento all’articolo 29 capoverso 3 AP-LAsi.

Articolo 37 Termini procedurali di prima istanza

L’articolo 37 disciplina i termini di disbrigo per l’UFM nelle procedure celere, Dublino e ampliata.

I termini brevi nelle procedure celere e Dublino (8-10 risp. 2 giorni lavorativi) si giustificano per il fatto che durante la fase preparatoria, precedente alla procedura vera e propria, sono nel limite del possibile già effettuati tutti i chiarimenti necessari per la procedura d’asilo. Nella procedura celere vengono inoltre trattate unicamente le domande d’asilo che non richiedono chiarimenti supplementari (impegnativi).

In presenza di motivi validi, i termini di disbrigo dell’UFM possono essere prorogati di alcuni giorni, se ciò consente di concludere la procedura a breve termine (cpv. 3). Tale proroga può essere necessaria per ragioni organizzative (p. es. in caso di malattia o assenza imprevista di un partecipante alla procedura) o se occorrono chiarimen-