Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 58 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo

ti che richiedono un impegno ridotto e pertanto pochi giorni (cfr. commenti agli art. 26c e 26d AP-LAsi).

Di norma, nella procedura ampliata il termine di disbrigo dell’UFM è di due mesi (circa tre mesi con la fase preparatoria). Tale termine corrisponde alla regola attuale per le domande d’asilo che richiedono chiarimenti supplementari (cfr. art. 37 cpv. 3 LAsi). Il termine «di norma» indica che la durata di disbrigo dipende essenzialmente dalle circostanze del singolo caso.

Il capoverso 5 prevede che l’UFM tratti con priorità e immediatamente le domande d’asilo di persone incarcerate in vista d’estradizione su richiesta dello Stato da cui cercano protezione in Svizzera (cfr. commento all’art. 109 cpv. 6 AP-LAsi).

Articolo 43 capoverso 1

Durante la permanenza nei centri della Confederazione, i richiedenti l’asilo non devono poter esercitare un’attività lucrativa, poiché è importante che rimangano a disposizione dell’UFM. Solo in tal modo è possibile accelerare effettivamente le procedure d’asilo. La partecipazione a programmi occupazionali è esclusa dal divieto (cfr. esplicitamente art.43 cpv.4 LAsi).

Dopo la ripartizione fra i Cantoni, i richiedenti non sono più soggetti a tale divieto. La disposizione vigente, secondo cui durante i primi tre mesi dopo l’inoltro della domanda d’asilo i richiedenti non hanno generalmente il diritto di esercitare un’attività lucrativa, non va mantenuta nella procedura ampliata. A questo stadio, la fondatezza delle domande d’asilo è stata verificata e un’eventuale attività lucrativa costituisce un’occupazione sensata che può pure contribuire a sgravare finanziariamente la Confederazione.

Articolo 45 capoversi 2 e 2bis

Nella procedura celere il termine di partenza deve essere di sette giorni, mentre nella procedura ampliata continua a essere compreso tra sette e trenta giorni (cpv. 2). Questa regola corrisponde alla Direttiva dell’Unione Europea sui rimpatri, la quale prescrive un termine di partenza compreso tra sette e trenta giorni. Il termine di partenza per la procedura Dublino può essere inferiore a sette giorni, come da normativa vigente.

Il capoverso 2biscorrisponde senza modifiche materiali al secondo periodo del vigente capoverso 2.

Articolo 46 capoverso 1bis

Confronta il commento all’articolo 27 AP-LAsi.

Le precise modalità di ripartizione e di attribuzione, nonché l’indennizzazione dei Cantoni che assumono compiti particolari, devono essere ancora elaborate sulla base del riassetto del settore dell’asilo (p. es. calcolo della chiave di ripartizione del Cantone d’ubicazione in funzione del numero di posti d’alloggio dei centri della Confederazione). Ciò concerne pure il disciplinamento di quale Cantone è competente per l’esecuzione dell’allontanamento nelle diverse procedure d’asilo (celere, Dublino o ampliata).

I partecipanti alla conferenza sull’asilo del 21 gennaio 2013 hanno convenuto la competenza del Cantone d’ubicazione per l’esecuzione dell’allontanamento durante la permanenza nei centri della Confederazione (nelle procedure celere e Dublino). È tuttavia fatto salvo un eventuale altro disciplinamento previsto dai Cantoni, per