Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 58 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo
esempio nel quadro di accordi o concordati (cfr. 3.3.4 del rapporto finale del gruppo di lavoro Confederazione/Cantoni del 21 novembre 2012, non disponibile in italiano).
Articolo 52 capoverso 2 (abrogato)
La soppressione della possibilità di presentare una domanda d’asilo presso una rappresentanza svizzera all’estero (atto legislativo 3), decisa nel quadro della modifica urgente della LAsi, va recepita nel diritto ordinario e concerne anche questa disposizione.
Articolo 68 capoverso 3 (abrogato)
La soppressione della possibilità di presentare una domanda d’asilo presso una rappresentanza svizzera all’estero (atto legislativo 3), decisa nel quadro della modifica urgente della LAsi, va recepita nel diritto ordinario e concerne anche questa disposizione.
Articolo 78 capoverso 4
Il riferimento all’articolo 30 LAsi va stralciato poiché la presenza regolare dei rappresentanti delle istituzioni di soccorso alle audizioni non è più richiesta.
Articolo 80
Capoverso 1
Il riferimento all’articolo 30 capoverso 2 LAsi va stralciato poiché la presenza regolare dei rappresentanti delle istituzioni di soccorso alle audizioni non è più richiesta.
Il nuovo riassetto proposto per il settore dell’asilo non concerne la competenza per la concessione di prestazioni di aiuto sociale e di soccorso. Per tali prestazioni sono competenti i Cantoni a cui sono attribuiti i richiedenti l’asilo (cfr. primo periodo), per esempio nel quadro della procedura ampliata. Lo stesso vale nel caso delle persone che, nella procedura celere, non possono essere allontanate dal centro della Confederazione entro la durata massima di 140 giorni a causa di una procedura di ricorso in corso (cfr. art. 24 cpv. 6 AP-LAsi).
Le persone la cui domanda d’asilo è stata respinta con decisione passata in giudicato nel quadro della procedura celere nei centri della Confederazione non sono attribuite ai Cantoni. Tuttavia, se l’esecuzione dell’allontanamento non può essere garantita entro la durata massima di 140 giorni, il soccorso d’emergenza deve essere concesso dal Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento (cfr. secondo periodo).
Capoverso 2
Ai richiedenti l’asilo che soggiornano in un centro della Confederazione nel quadro della procedura celere o della procedura Dublino con una decisione passata in giudicato e comprendente un termine di partenza va concesso unicamente il soccorso d’emergenza. In tal modo sono equiparati alle persone che in quel momento si trovano in un centro di un Cantone.
Durante la permanenza in un centro della Confederazione è quest’ultima a essere competente per l’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza. Unitamente al Cantone d’ubicazione e ai terzi incaricati garantisce inoltre l’accesso a un’assistenza sanitaria adeguata, che comprende la stipulazione e la gestione dell’assicurazione malattie.