Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 58 pagine

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Inoltre la rivista legge sulle epidemie (FF 2012 7201) prevede anche nel settore dell’asilo misure specifiche per la prevenzione delle malattie trasmissibili e la lotta contro di esse. La Confederazione può delegare a terzi la concessione dei sostegni (aiuti sociali o soccorso d’emergenza) e l’assistenza. Rimborsa le spese con un importo forfetario stabilito mediante convenzioni.

Nei centri della Confederazione i bambini hanno diritto a un’istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita e sono soggetti all’obbligo di scolarizzazione (art. 62 Cost.). La permanenza massima di 90 giorni nei CRP attuali è estesa a minimo 100 e massimo 140 giorni nei centri della Confederazione. Per evitare che i bambini in età scolastica nei centri si trovino in una situazione svantaggiosa rispetto all’assegnazione ai Cantoni, di norma si procede alla scolarizzazione al più tardi dopo tre mesi di soggiorno. Le relative spese sono assunte dalla Confederazione. Il Cantone di ubicazione assume l’organizzazione dell’insegnamento (assunzione del personale docente, elaborazione del piano di studio, ecc.).

Articolo 91 capoverso 2tere 4bis

La possibilità per la Confederazione di versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione un contributo forfetario alle spese per la sicurezza e sussidi per lo svolgimento di programmi occupazionali, decisa nel quadro della modifica urgente della LAsi, va recepita nel diritto ordinario (art. 91 cpv. 2tere 4bissecondo l’atto legislativo 3).

Articolo 93a Consulenza per il ritorno

Capoverso 1

Nell’ambito del riassetto del settore dell’asilo, la consulenza per il ritorno deve assumere un ruolo di rilievo. L’obiettivo della consulenza per il ritorno fornita nei centri della Confederazione è informare per tempo e in maniera completa i richiedenti l’asilo sull’esistente offerta di aiuto per il ritorno e promuovere il ritorno volontario.

Il Cantone a cui è attribuito un richiedente, per esempio nel quadro della procedura ampliata, è competente per la consulenza per il ritorno.

È possibile usufruire della consulenza per il ritorno e partire volontariamente con il relativo aiuto in qualsiasi fase della procedura (anche in quella preparatoria).

L’UFM deve creare nei centri della Confederazione la possibilità di condurre colloqui regolari sul ritorno. Ciò vale anche per la fase preparatoria, in cui la domanda d’asilo potrebbe ancora essere manifestamente infondata. In tal modo, il richiedente è informato sulle alternative alla procedura d’asilo in Svizzera e può occuparsi per tempo di un eventuale ritorno al suo Paese d’origine.

L’aiuto al ritorno è retto dall’articolo 93 LAsi.

Capoverso 2

Un servizio indipendente dall’UFM (consultorio cantonale per il ritorno o terzi)

offre la consulenza per il ritorno nei centri della Confederazione, come richiesto pure dai consultori già esistenti, che attribuiscono grande importanza a una consulenza indipendente.