Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 58 pagine

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Articolo 93b Indennizzo per la consulenza al ritorno

Capoversi 1 e 2

La Confederazione versa contributi ai fornitori di prestazioni di cui all’articolo 93a capoverso 2 AP-LAsi (consultori cantonali per il ritorno o terzi incaricati) per le spese amministrative e di personale. I contributi sono versati sotto forma di importi forfetari e costituiscono un indennizzo per l’informazione e la consulenza dei richiedenti l’asilo e delle persone allontanate in merito alle loro possibilità di ritorno.

Capoverso 3

Il Consiglio federale stabilirà in un’ordinanza gli importi forfetari e le condizioni per il loro versamento.

Articolo 94 (abrogato)

L’articolo 94 LAsi (Sussidi a istituzioni di soccorso) va abrogato poiché la presenza regolare dei rappresentanti delle istituzioni di soccorso alle audizioni non è più richiesta (cfr. anche art. 30 LAsi).

Titolo prima dell’articolo 95a

Capitolo 6a: Approvazione dei piani per edifici e infrastrutture destinati all’alloggio dei richiedenti l’asilo

Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 95a Principio

Capoverso 1

Nell’articolo 95a capoverso 1 AP-LAsi è stabilito il principio secondo cui edifici e infrastrutture che servono alla Confederazione completamente o per la maggior parte all’alloggio di richiedenti l’asilo possono essere edificati, modificati o destinati a questo nuovo utilizzo unicamente previa approvazione dei piani da parte del DFGP. Il termine «per la maggior parte» è volto a chiarire che l’approvazione dei piani comprende anche edifici e infrastrutture destinate a scopi diversi dall’alloggio vero e proprio, come ad esempio l’attuazione della procedura d’asilo.

Si è rinunciato a disporre esplicitamente nella legge che in caso di bisogno le nuove strutture possono essere utilizzate anche dai Cantoni, poiché una disposizione di questo tipo non va necessariamente inclusa nella normativa relativa alla procedura di approvazione dei piani, ma può ad esempio far parte del piano settoriale. È intenzione della Confederazione permettere anche ai Cantoni, se necessario, di utilizzare le strutture della Confederazione per l’alloggio dei richiedenti l’asilo a loro assegnati, compresi quelli colpiti da una decisione d’asilo negativa che stanno per essere allontanati. Inoltre, nel piano settoriale può ad esempio essere stabilito che, se necessario, è possibile utilizzare le strutture per scopi civili (p. es. centri per il tempo libero, manifestazioni sociali, ecc.).

Il rilascio dell’approvazione dei piani compete al DFGP. In generale, nelle altre procedure di approvazione dei piani secondo il diritto federale l’autorità d’approvazione è di norma un ufficio federale, ma in singoli casi anche un dipartimento. Gli uffici federali assumono la suddetta competenza soprattutto nell’ambito delle procedure in cui l’approvazione è richiesta da privati e le dimensioni politiche del progetto sono contenute.