Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 58 pagine
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Titolo prima dell’articolo 103
Sezione 1b: Procedura di ricorso a livello cantonale
Nella legge modificata, per ragioni di sistematicità l’attuale prima sezione va disciplinata alla sezione1a.
Articolo 108 Termini per il ricorso
Nella procedura celere, il termine di ricorso contro decisioni d’asilo materiali è di nove giorni civili, mentre quello contro decisioni incidentali è di cinque giorni civili (cpv. 1). La riduzione del termine di ricorso dagli attuali 30 giorni a nove è possibile in considerazione della protezione giuridica ampliata e necessaria in vista dell’ambito acceleramento della procedura d’asilo.
Nella procedura ampliata, il termine di ricorso contro le decisioni d’asilo materiali è di trenta giorni, mentre quello contro le decisioni incidentali di dieci giorni (cpv. 2). Entrambi i termini corrispondono a quelli vigenti (cfr. art. 108 cpv. 1 LAsi).
Nelle procedure celere e ampliata, il termine di ricorso contro le decisioni di non entrata in merito e per la procedura all’aeroporto è di sette giorni civili, ovvero in pratica di cinque giorni lavorativi, così come secondo il diritto vigente (il capoverso 3 corrisponde senza modifiche materiali al capoverso 2 vigente).
La disposizione secondo cui il termine di ricorso in caso di respingimento di una domanda d’asilo di una persona proveniente da uno Stato sicuro è di cinque giorni lavorativi, introdotta nel quadro della modifica urgente della LAsi, va recepita nel diritto vigente al capoverso 3 (art. 108 cpv. 2 secondo l’atto legislativo 3).
In generale, i termini di ricorso vanno fissati in giorni civili e non più in giorni lavorativi.
I capoversi 4 e 6 corrispondono senza modifiche materiali agli attuali capoversi 3-5.
Articolo 109 Termini d’evasione dei ricorsi
Capoverso 1
Nella procedura celere, il termine d’evasione dei ricorsi contro decisioni d’asilo materiali da parte del TAF è di 20 giorni a partire dalla presentazione del ricorso. Tale termine corrisponde a quello stabilito nell’atto legislativo 1 per tutte le decisioni materiali (art. 109 cpv. 4 LAsi).
Capoverso 2
Nella procedura ampliata, il termine d’evasione dei ricorsi contro decisioni d’asilo materiali da parte del TFA è normalmente di due mesi poiché va supposto che si tratti di casi complicati. L’atto legislativo 1 stabilisce che il termine d’evasione dei ricorsi contro decisioni materiali è di regola pari a 20 giorni (art. 109 cpv. 4 LAsi). È tuttavia sostenibile che nella procedura ampliata per il TAF sia previsto un termine d’evasione più lungo. Il termine di evasione proposto corrisponde alla normativa in vigore nell’articolo 109 capoverso4 LAsi.
Capoverso 3
Corrisponde in linea di massima all’attuale capoverso 1. I termini vanno tuttavia in generale stabiliti in giorni civili (sette giorni civili per cinque giorni lavorativi).
In entrambe le procedure (celere e ampliata), il termine d’evasione dei ricorsi contro decisioni di non entrata in merito da parte del TFA è di sette giorni civili (secondo