Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 58 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 48Fedlex · Rapporto esplicativo

l’atto legislativo 1 cinque giorni lavorativi, art. 109 cpv. 1 LAsi). Il medesimo principio vale per i ricorsi contro decisioni emanate nel quadro della procedura all’aeroporto.

Il Parlamento ha deciso una modifica urgente secondo cui di norma il TFA decide entro cinque giorni lavorativi sui ricorsi contro il respingimento di domande d’asilo di persone provenienti da Stati sicuri (art. 109 cpv. 1 LAsi, atto legislativo 3). Questa modifica va ripresa nel capoverso 3 e recepita nel diritto ordinario.

Capoverso 4

Analogamente ai termini di evasione dell’UFM (art. 37 AP-LAsi), anche quelli del TFA devono poter essere prorogati di alcuni giorni in presenza di motivi importanti. Pertanto nei capoversi 1 e 3 si può rinunciare al termine «di norma» per i termini di evasione.

I termini di evasione indicati sono termini ordinatori, la cui violazione non ha conseguenze legali immediate. Se nel corso della procedura celere il TAF rileva che l’UFG avrebbe dovuto procedere ad accertamenti supplementari, di norma si sospende la decisione sulla domanda d’asilo che è rinviata all’UFG per la valutazione nella procedura ampliata.

Il capoverso 5 corrispondono senza modifiche materiali all’attuale capoverso 3.

Capoverso 6

Se il richiedente è incarcerato in vista d’estradizione, è importante, in ragione della grave ingerenza nella libertà personale, che il TAF decida in modo particolarmente rapido sul ricorso. I ricorsi dei richiedenti l’asilo incarcerati in vista d’estradizione devono pertanto essere trattati immediatamente e con priorità, hanno cioè la precedenza su tutti gli altri ricorsi. La norma attualmente in vigore secondo cui questi casi vanno trattati con «particolare celerità» non esprime adeguatamente la necessità di tale trattamento prioritario.

La decisione sul ricorso è tuttavia particolarmente urgente soltanto se la carcerazione in vista dell’estradizione è avvenuta su richiesta dello Stato da cui il richiedente l’asilo cerca protezione in Svizzera. L’estradizione di un richiedente l’asilo verso uno Stato terzo (p. es. domanda di estradizione da parte della Germania di un richiedente l’asilo turco) è infatti, previa verifica da parte dell’Ufficio federale di giustizia, permessa in ogni momento e in ogni fase della procedura d’asilo, a meno che non vi sia la possibilità che dallo Stato terzo l’interessato sia successivamente estradato o rimpatriato nel Paese d’origine (rispetto del principio del «non-refoulement» da parte dello Stato terzo). In tal caso non è necessario attendere la sentenza del TAF.

Articolo 110

Il capoverso 1 disciplina il termine supplementare per regolarizzare un ricorso. Con la presente modifica, tale termine è di tre giorni per ricorsi contro decisioni materiali nella procedura celere e di sette giorni nella procedura ampliata (attualmente sette giorni per tutti i ricorsi contro decisioni materiali, art. 110 LAsi). In caso di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito, di decisioni emanate nel quadro della procedura all’aeroporto, nonché se i richiedenti provengono da uno Stato sicuro e la procedura non richiede chiarimenti supplementari (decisione safe country senza chiarimenti supplementari), il termine per regolarizzare un ricorso continua a essere di tre giorni come finora (cfr. art. 110 LAsi).