Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/78: Ordinanza contro le retribuzioni abusive · 47 pagine
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3.5 Rappresentante indipendente (art. 8-11)
3.5.1 Principio
La rappresentanza istituzionale è una forma speciale di rappresentanza prevista dalla legge e pensata per rappresentare un numero elevato di azionisti nell’assemblea generale. Nel diritto vigente, la rappresentanza istituzionale, retta dagli articoli 689c e 689d CO, contempla la rappresentanza da parte di un organo della società, la rappresentanza indipendente e la rappresentanza da parte di un depositario.
Ora l’articolo 95 capoverso 3 lettera a Cost. vieta esplicitamente la rappresentanza sia da parte di un organo della società sia da parte di un depositario e prescrive che il rappresentante indipendente venga eletto annualmente dall’assemblea generale. Ciò comporta anzitutto che le società quotate in borsa propongano obbligatoriamente un rappresentante indipendente agli azionisti, in secondo luogo che tale rappresentante sia eletto annualmente dall’assemblea generale e infine che le altre forme di rappresentanza istituzionale, ossia da parte di un organo della società e da parte di un depositario, siano esplicitamente vietate.
Conseguentemente gli articoli 8 e seguenti ridefiniscono la rappresentanza istituzionale presso le società anonime quotate in borsa e precisano che è ammessa una sola forma di rappresentanza: quella da parte del rappresentante indipendente.
Ovviamente la rappresentanza volontaria di cui all’articolo 689 capoverso 2 CO è ancora possibile.
3.5.2 Elezione e durata del mandato
L’elezione del rappresentante indipendente è una competenza intrasmissibile dell’assemblea generale (art. 2 n. 3) che può eleggere uno o più rappresentanti indipendenti al fine di prevenire un’eventuale vacanza nell’organo. La rappresentanza da parte di un organo della società o di un depositario secondo gli articoli 689c e 689d CO è esplicitamente vietata (art. 11).
In linea di massima l’elezione si tiene durante l’assemblea generale ordinaria e il mandato dura fino alla fine della successiva assemblea generale ordinaria (art. 8 cpv. 1 e 3). L’assemblea generale non elegge il rappresentante indipendente solamente per la successiva assemblea generale, ma anche per tutte le altre assemblee generali straordinarie che si terranno tra la sua elezione e la successiva assemblea generale ordinaria. Ovviamente la rielezione è ammessa (art. 8 cpv. 3 secondo per.).
Secondo l’articolo 8 capoverso 2 sono eleggibili le persone fisiche o giuridiche oppure le società di persone a condizione che siano indipendenti dalla società quotata in borsa. L’indipendenza del rappresentante è retta dalle disposizioni in materia di indipendenza applicate all’ufficio di revisione nel quadro della revisione ordinaria secondo l’articolo 728 CO.
Come nel caso dell’ufficio di revisione (cfr. art. 730a cpv. 4 CO), l’assemblea generale può