Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/78: Ordinanza contro le retribuzioni abusive · 47 pagine

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3.6 Disposizioni statutarie (art. 12)

3.6.1 Disposizioni necessarie

Oltre al disposto dell’articolo 626 CO, lo statuto deve comprendere obbligatoriamente disposizioni su tre nuovi ambiti (art. 12 cpv. 1).

L’articolo 95 capoverso 3 lettera c Cost. esige che lo statuto disciplini i mandati esterni dei membri degli organi. In base all’articolo 12 capoverso 1 numero 1, lo statuto deve pertanto contenere una disposizione sul numero delle attività che i membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo possono esercitare negli organi superiori di direzione o di amministrazione di enti giuridici che sono obbligati a farsi iscrivere nel registro di commercio e non sono controllati dalla società o non la controllano. Per la definizione di ente giuridico si rimanda all’articolo 2 lettera a ORC21.

La nozione dei controlli è stata ripresa dal diritto contabile (Art. 963 cpv. 1 e 2 CO)22.

Il rispetto del numero massimo posto dallo statuto alle attività supplementari non significa tuttavia che sia di per sé ammesso esercitarle. Assumere tre mandati di amministratore al di fuori del gruppo è sì conforme allo statuto (se p. es. lo statuto prevede un massimo di cinque attività supplementari), ma, visto l’onere supplementare che tali attività implicano, non è più in linea con l’obbligo generale di diligenza di cui all’articolo 717 capoverso 1 CO.

Secondo l’articolo 12 capoverso 1 numero 2, lo statuto deve anche contenere disposizioni sulla durata dei contratti di lavoro dei membri della direzione. Questa disposizione statutaria imperativa serve a impedire l’elusione del divieto di concedere indennità di partenza. Sebbene l’articolo 95 capoverso 3 lettera c Cost. non prescriva esplicitamente una normativa statutaria sui termini di disdetta, tuttavia, in base al suo obbligo generale di diligenza, il consiglio d’amministrazione deve vigilare affinché la durata massima dei contratti di lavoro prevista dallo statuto non sia aggirata tramite termini di disdetta eccessivi. Lo scopo della normativa statutaria, ossia la trasparenza sulla durata massima dei contratti di lavoro, impone che tale durata non sia prescritta in modo troppo generico o poco realista (obbligo di applicare il diritto restando fedeli al suo spirito).

Infine lo statuto deve anche regolare le attribuzioni e le competenze del comitato di retribuzione (art. 12 cpv. 1 n. 3 in combinato disposto con art. 7 cpv. 4).

21 Cfr. TURIN, SHK-HRegV, Art. 2 N 3. 22 Messaggio del 21 dic. 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321, 1450.