Testo dell'accordo it
Consultazione 2013/86: Accordo di cooperazione con l'Unione europea (UE) sulla partecipazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare (Galileo e EGNOS) · 30 pagine
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2. Fatto salvo l'articolo XXIII del GPA (articolo III del GPA riveduto), le entità svizzere hanno diritto di partecipare alle procedure di appalto per la fornitura di servizi connessi ai programmi europei GNSS.
ARTICOLO 8
Cooperazione industriale
Le parti incoraggiano e sostengono la cooperazione tra le rispettive industrie, anche attraverso la costituzione di joint ventures e la partecipazione della Svizzera alle pertinenti associazioni
industriali europee, nonché attraverso la partecipazione dell'Unione europea alle pertinenti
associazioni industriali svizzere, con l'obiettivo del buon funzionamento dei sistemi europei di navigazione satellitare e della promozione dell'utilizzo e dello sviluppo delle applicazioni e dei servizi di Galileo.
ARTICOLO 9
Diritti di proprietà intellettuale
Per agevolare la cooperazione industriale, le parti accordano e garantiscono la protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale nei campi e nei settori connessi allo sviluppo e all'utilizzo del GNSS europeo, conformemente alle norme internazionali più rigorose stabilite dall'"Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS)"
dell'OMC, ivi compresi mezzi efficaci per garantirne l'osservanza.
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