Testo dell'accordo it
Consultazione 2013/86: Accordo di cooperazione con l'Unione europea (UE) sulla partecipazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare (Galileo e EGNOS) · 30 pagine
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4. La Commissione trasmette alla Svizzera le richieste di fondi per un importo corrispondente al suo contributo al bilancio dei programmi, conformemente al presente accordo.
Il contributo è espresso in euro ed è versato su un conto bancario della Commissione
denominato in euro.
5. Le modalità di pagamento sono le seguenti:
a) Nel 2013, a seguito dell'applicazione provvisoria del presente accordo, la Svizzera versa
il proprio contributo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dei fondi.
b) Nel 2014 la Svizzera versa il proprio contributo (sia per il periodo 2008-2013 sia per il
2014) entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dei fondi. Tale richiesta dei fondi non è emessa prima del 1° luglio.
c) Nel 2015 e negli anni seguenti la Svizzera versa il proprio contributo entro il 1º aprile,
se la richiesta dei fondi è ricevuta dalla Svizzera entro il 1° marzo. Per una richiesta dei fondi ricevuta dalla Svizzera dopo il 1° marzo, essa versa il proprio contributo entro trenta giorni dal ricevimento.
Eventuali ritardi nel pagamento del contributo daranno luogo a un pagamento di interessi, da parte della Svizzera, sull'importo dovuto a decorrere dalla data di scadenza. Il tasso
d’interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.
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EU/CH/Allegato II /it 2